n. 124 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 dicembre 2013 -

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DELLA SPEZIA (Sezione Penale) Ordinanza di remissione alla Corte costituzionale di questione di legittimita' costituzionale Il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di La Spezia;

Visti gli atti del proc. 5696/12/21/24 R.G. notizie di reato e n. 4115/12 R.GIP. a carico di: 1) F. R. domicilio eletto in Sarzana via Nave 37, attualmente sottoposto alla misura del divieto di dimora in La Spezia (scadenza il 7.3.2013);

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. MARTINI Adriano del foro di Massa con studio in Massa Via Fermi n. 6 tel. 0585/41155 e Avv. CORINI Marco Valerio del foro di La Spezia con studio in La Spezia Via Tazzoli n. 72 tel. 0187/523121. 2) C. A. G. elettivamente domiciliato in La Spezia piazza Battisti 40 presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Fabio SOMMOVIGO del foro di La Spezia. Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Fabio SOMMOVIGO del foro di La Spezia con studio in La Spezia P.zza C. Battisti n. 49 tel. 0187/29481. 3) B. F. Assistita e difesa di fiducia dall'Avv. Luigi FORNACIARI CHITTONI del foro di La Spezia con studio in La Spezia Via G. Pascoli n. 32 tel. 0187/500550. 4) C. A. Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Daniele CAPRARA del foro di La Spezia con studio in La Spezia Piazza Verdi n. 23 tel. 0187/7792225 e dall'Avv. Alessandro RAPPELLI del foro di La Spezia con studio in la Spezia Via Padre Giuliani n. 16 tel. 0187/502815. 5) C. S. G. elettivamente domiciliata in La Spezia via Crispi 147 presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Aldo NICCOLINI del foro di La Spezia. Assistita e difesa fiducia dall'Avv. Aldo NICCOLINI del foro di La Spezia con studio in la Spezia Via Crispi n. 147 tel. 0187/1691060 e dall'Avv. Andrea CORRADINO del foro di La Spezia con studio in La Spezia Piazza C. Battisti n. 40 tel. 0187/739408. Omessi i nomi degli imputati per i reati p. dagli artt. 110 c.p. e artt. 2, 4, 8, 10-quater decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74;

artt. 110 c.p. e artt. 216 c.1° n. 1 219 c. 1° e 223 c. 1° Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e art. 416 c.p. Rilevato che in sede di udienza preliminare, all'udienza del 03/12/2013, i difensori degli imputati chiedevano ex art. 444 c.p.p. l'applicazione della pena, subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena, e precisamente: la difesa di F. munita di procura speciale, formulava istanza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. nei seguenti termini: ritenuto piu' grave il reato di cui alla lettera L 2), pena base anni 2 mesi 3 di reclusione, aumentata per la continuazione ad anni 3 di reclusione , ridotta per le attenuanti di cui all'art. 114 c. p. e 62-bis c. p. ad anni 1, mesi 9 di reclusione, ridotta per il rito ad anni 1, mesi 2 di reclusione;

pena subordinata alla sospensione condizionale della pena;

il PM non esprimeva il consenso perche' non appare congrua, ne' la pena base, ne' l'aumento per la continuazione, vista la gravita' e la pluralita' delle contestazioni e, comunque, anche per il divieto di cui agli artt. 12 e 13 d.l.vo n. 74/2000;

la difesa di C. A. munita di procura speciale, formulava istanza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. nei seguenti termini: ritenuto piu' grave il reato di cui al capo O), pena base anni 3 di reclusione di multa, ridotta per le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti ad anni 2 di reclusione, aumentata per la continuazione ad anni 3 di reclusione di multa, ridotta per il rito ad anni 2 di reclusione;

pena subordinata alla sospensione condizionale della pena;

il PM non esprimeva il consenso perche' non appare congrua, ne' la pena base, ne' l'aumento per la continuazione, vista la gravita' e la pluralita' delle contestazioni e, comunque, anche per il divieto di cui agli artt. 12 e 13 d.l.vo n. 74/2000;

la difesa di B., munita di procura speciale, formulava istanza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. nei seguenti termini: ritenuto piu' grave il reato di cui alla lettera L 1) pena base anni 3, mesi 6 di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche ad anni 2, mesi 4 di reclusione, aumentata per la continuazione ad anni 3 di reclusione di multa, ridotta per il rito ad anni 2 di reclusione;

pena subordinata alla sospensione condizionale della pena;

il PM riteneva la pena congrua, ma non prestava il consenso stante il divieto di cui agli art. 12 e 13 d.l.vo n. 74/2000;

la difesa di C., munita di procura speciale, formulava istanza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. nei seguenti termini: ritenuto piu' grave il reato di cui alla lettera L) dell'imputazione, pena base anni 3, mesi 6 di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche ad anni 2, mesi 4 di reclusione, aumentata per la continuazione ad anni 3, di reclusione, ridotta per il rito ad anni 2 di reclusione;

pena subordinata alla sospensione condizionale della pena;

il PM riteneva la pena congrua, ma non prestava il consenso stante il divieto di cui agli artt. 12 e 13 d.l.vo 74/2000;

  1. S., personalmente, formulava istanza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. nei seguenti termini: ritenuto piu' grave il reato di cui al capo G) dell'imputazione, pena base anni 3 di reclusione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT