n. 143 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 2013 -

IL TRIBUNALE Visti gli atti dei presenti procedimenti, riuniti, a carico di: Calosso Damiano, nato a Torino il 23 giugno 1961, elettivamente domiciliato a Torino in corso re Umberto, 44 presso lo Studio del suo difensore - difeso di fiducia dall'Avv. Giacomo Francini del Foro di Torino Chiesa Luigi, nato a Montiglio (AT) il 22 giugno 1941, elettivamente domiciliato in corso Matteotti, 31 presso lo Studio dei suoi difensori - difeso di fiducia dagli Avv.ti Fulvio Gianaria ed Andrea De Carlo, entrambi del Foro di Torino Calosso Aldo, nato a San Damiano d'Asti il 12 maggio 1932, domiciliato a Torino in corso Einaudi, 8 presso la GER s.r.l. - difeso di fiducia dall'Avv. Giacomo Francini del Foro di Torino tutti imputati «del delitto previsto e punito dagli artt. 113, 449, comma I, c.p., poiche', in cooperazione tra di loro, per colpa consistita in negligenza, in imprudenza ed in imperizia, nonche' nell'inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, hanno cagionato un incendio che ha interessato il magazzino della societa' denominata Alpha Point s.p.a.» (come da capo di imputazione in atti, ulteriormente specificativo delle condotte colpose) Reato commesso in Torino nella data del 25 aprile 2006 Vista la richiesta, depositata dal difensore di Calosso Aldo e Calosso Damiano, di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157 comma 6 c.p. in relazione all'art. 449 c.p. per violazione dell'art. 3 Costituzione nella parte in cui prevede, per il reato di incendio colposo, un termine prescrizionale di 12 anni e pertanto piu' lungo rispetto al termine prescrizionale previsto per la corrispondente fattispecie dolosa (art. 423 c,p., con termine prescrizionale di anni 7), in quanto la norma di cui all'art. 157 comma 6 c.p. prevede un ingiustificato ed irragionevole trattamento di favore nei confronti di coloro che provochino un evento disastroso con dolo rispetto a coloro che cagionino identico evento con mera colpa;

Sentite le parti;

Osserva La questione proposta dalla difesa risulta rilevante e non manifestamente infondata, sicche' si rende necessaria la sospensione del procedimento, onde investire della questione la Corte costituzionale. 1. Il procedimento. Il procedimento pende avanti questo Giudice in udienza preliminare in seguito a richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico Ministero in data 31.10.12 per Calosso Damiano e Chiesa Luigi e in data 9.1.13 per Calosso Aldo (in questo secondo caso, la richiesta di rinvio a giudizio origina da ordinanza del GIP...

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