N. 147 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Bodros Damian, nato a Alexandru Ioan Cuza (Romania) l'8 maggio 1960, avverso la sentenza del 12 ottobre 2010 della Corte di appello di Roma;

Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

Udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;

Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Galati, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Considerato in fatto 1. - La Corte di appello di Roma, con sentenza del 12 ottobre 2010, ha dichiarato l'esistenza delle condizioni per raccoglimento della domanda di estradizione avanzata dal Governo di Romania nei confronti di Damian Bodros, per l'esecuzione della pena di anni due di reclusione, inflittagli con sentenza definitiva di condanna per il reato di truffa continuata, commessa nel 1999.

  1. - Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Damian Bodros, con cui denuncia:

    la violazione dell'art. 10 della Convenzione europea di estradizione del 1957, per intervenuta prescrizione;

    la violazione del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, trattandosi di richiesta fondata su una condanna, emessa all'esito di processo contumaciale del quale l'imputato non ha avuto conoscenza e in ordine al quale sono decorsi i termini per ottenere un nuovo giudizio di merito;

    la violazione della legge processuale, dovendo l'estradizione essere rifiutata per consentire l'esecuzione della pena nello Stato, in considerazione della sua documentata condizione di persona residente in Italia.

    Considerato in diritto 1. - Deve preliminarmente osservarsi che la consegna del Bodros alle autorita' rumene, in quanto relativa a reati commessi prima del 7 agosto 2002, e' regolata, in base a quanto prevede l'art. 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69, dalle disposizioni vigenti in materia di estradizione anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

    Pertanto, la domanda di consegna in esame deve essere esaminata sulla base delle regole dettate dalla pertinente normativa pattizia (Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, e succ.

    mod., vigente tra le parti dal 9 dicembre 1997) e dalla normativa nazionale, integratrice della disciplina convenzionale.

  2. - Cio' premesso, devono essere rigettate le censure contenute nei primi due motivi di ricorso.

    La pena inflitta dalle autorita' rumene non e' estinta, secondo quanto prescrive l'art. 172 cod. pen., essendo divenuta irrevocabile la sentenza di condanna in data 21 febbraio 2007.

    Il ricorrente inoltre non puo' invocare il particolare regime previsto dalla normativa estradizionale sopra citata (in particolare, l'art. 3, del Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione) per le domande fondate su sentenze contumaciali, emesse in violazione dei diritti minimi della difesa, posto che, contrariamente al suo assunto, dagli atti risulta che costui ha avuto conoscenza del processo a suo carico, avendo personalmente appellato la sentenza di condanna emessa in prime cure.

  3. - Quanto alla richiesta dell'estradando di poter scontare la pena in Italia, dove, ha stabilito la sua stabile residenza, deve preliminarmente rilevarsi che, dalla documentazione prodotta (iscrizione al registro delle imprese sin dal 2005, certificato di residenza a far data dal 2008, acquisto di un immobile nel 2007, dichiarazioni tributarie presentate dal 2008), risulta che li Bodros legittimamente ed effettivamente risiede nel territorio italiano.

    Deve essere pertanto verificato se detta richiesta possa aver ingresso nella fase giurisdizionale del procedimento di estradizione, che, come e' noto, e' limitata al controllo di legalita', ovvero alla verifica della sussistenza e della validita' delle condizioni che le norme statali ed internazionali pongono perche' l'estradizione sia concessa (Sez. 6, n. 3597 del 12 ottobre 1995, dep. 30 ottobre 1995,

    Venezia, Rv. 202664).

    A tale quesito questo Collegio ritiene di dare risposta negativa, in quanto ne' la disciplina pattizia applicabile, ne' le norme interne prevedono che, in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna, emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, per la cui esecuzione e' stata domandata l'estradizione, e di una situazione di fatto come quella esposta dall'estradando (effettiva e legittima residenza nello Stato di un cittadino dell'Unione europea), la corte di appello possa pronunciare sentenza contraria all'estradizione, al fine di dare esecuzione nello Stato alla pena inflitta all'estero (in tal senso, Sez. 6, n. 3897 del 22 gennaio 2010, dep. 28 gennaio 2010,

    P., Rv. 245812), analogamente a quanto stabilisce - nelle medesime circostanze di fatto - l'art. 18, lett. r), legge 22 aprile 2005, n.

    69 in tema di mandato di arresto europeo.

    Ne' la lacuna appare poter essere superata in via interpretativa, dovendosi il giudice attenere, nella valutazione di legittimita' della domanda dello Stato estero, alle disposizioni di cui agli artt.

    696, 698 e 705 cod. proc. pen., che non consentono in ogni caso, nella fase di delibazione della domanda di estradizione, che, al rifiuto dell'estradizione, consegua l'esecuzione nello Stato della pena per la cui esecuzione e' stata domandata l'estradizione.

  4. - Questa Corte (Sez. VI, n. 5580 del 26 gennaio 2011, dep. 14 febbraio 2011, Stepanescu) ha di recente dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., art. 27

    Cost., comma 3, art. 117, comma 1, Cost., la questione di costituzionalita' dell'art. 705 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna e la conseguente possibilita' di scontare la pena in Italia, del condannato, cittadino di un paese membro dell'Unione europea, residente o dimorante nel nostro territorio ed ivi stabilmente inserito, del quale sia stata richiesta...

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