N. 2 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 marzo 2010

IL GIUDICE DI PACE Nella causa di opposizione a sanzione amministrativa iscritta al n. 7 dell'anno 2010.

Ricorrente: Picca avv. Raffaello residente in Bologna, viale Carducci civ. 14.

Resistente: Comune di Riccione in persona del Sindaco pro tempore.

Art. 201, comma 1-bis, lettere a), b), c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni ('Codice della Strada').

Artt. 3 e 24 della Costituzione.

Vista la memoria di parte opponente depositata il 4 gennaio 2010, rileva quanto segue.

F a t t o Con ricorso depositato il 4 gennaio 2010, l'avv. Raffaello Picci di Bologna, proponeva opposizione contro il verbale n. 080434/A/09 redatto da Agenti del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Riecione e Coriano il 14 agosto 2009, notificato al ricorrente l'11 novembre 2009, con il quale veniva contestata la violazione dell'art.

158 comma 1 del Codice della Strada per avere lasciato in sosta il veicolo di sua proprieta' Daihatsu Sirion targato DB491ZP, in viale Trento Trieste, davanti al civ. 60 sul marciapiede in Riccione.

Il ricorrente esponeva che la sosta contestata era durata non piu' di pochi minuti, ed agli effetti probatori del tempo della sosta esibiva scontrino di cassa del supermercato Abissinia recante orario di soli 4 minuti successivo a quello dell'accertamento - ed era stata necessitata, in quanto l'accesso al parcheggio riservato ai clienti del supermercato era momentaneamente impedito da operazioni di scarico da parte di un grosso camion.

I n d i r i t t o La questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente appare rilevante nel giudizio in corso, dal momento che la norma denunciata ha costretto un cittadino, legittimato alla opposizione avverso un provvedimento ritenuto ingiusto, al pagamento del contributo unificato, che, anche in caso di accertamento della fondatezza del ricorso, non parrebbe equo porre a carico dell'Amministrazione eventualmente soccombente.

Il ricorrente eccepisce, in via pregiudiziale, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 6-bis, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 2, comma 202, della Legge Finanziaria 2010, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La norma di cui all'art. 10, comma 6-bis, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di...

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