N. 192 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 febbraio 2011

IL TRIBUNALE Nella procedura esecutiva esattoriale n. 353/2009 R.G. Esec.

promossa da Equitalia Emilia Nord S.p.a. (Agente per la riscossione tributi) contro Contini Contino.

Il giudice dell'esecuzione sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 22/2/2011, Equitalia Emilia Nord ha intrapreso la procedura di riscossione esattoriale nei confronti del debitore Contini Contino per un credito di complessivi euro 38.611,20, di cui euro 479,60 per 'tributo erariale', compreso mora, compensi e spese di procedura (v. istanza depositata da Equitalia il 25/3/2010).

Nella procedura hanno avuto luogo e sono andati deserti tre esperimenti di incanto sull'immobile pignorato alle date del 18/11/2009, 9/12/2009, 13/1/2010.

Con istanza in data 25/3/2010 Equitalia Emilia Nord richiedeva l'assegnazione allo Stato ai sensi dell'art. 85 D.P.R. 29/9/1973 n.

602 ('Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito') al minor prezzo tra la base d'asta del terzo incanto, pari ad euro 72.275,00 e la somma per la quale si procede (sopra indicata).

All'udienza del 22/2/2011, fissata per l'audizione delle parti in ordine all'istanza ex art. 85 D.P.R. 29/9/1973 n. 602, il giudice dell'esecuzione si riservava la decisione.

Come gia' ritenuto da altri Tribunali (Tribunale di Forli' - Reg.

ord. n. 380 del 2010; Tribunale di Torino - Reg. ord. n. 5 del 2011), si reputa che:

1) esistano fondati motivi per dubitare della legittimita' costituzionale dell'art. 85 comma 1° D.P.R. 29/9/1973 n. 602 (per quanto di seguito esposto);

2) la questione sia rilevante nella procedura de qua, poiche' da essa dipende l'accoglimento o il rigetto dell'istanza di assegnazione e comunque la misura del prezzo da fissare perche' lo Stato italiano acquisisca la proprieta' dell'immobile pignorato;

3) sia necessario disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23 legge 11/3/1953 n. 87 perche' si pronunci sulla questione, sospendendo nelle more l'esecuzione.

Analisi del testo normativo L'art. 85 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nel testo attualmente vigente, prevede:

1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento.

2. Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la procedura prevista dall'art. 590 del codice di procedura civile.

Il termine per il versamento del prezzo per il quale e' stata disposta l'assegnazione non puo' essere inferiore a sei mesi.

3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.

La norma riguarda la riscossione delle sole entrate dello Stato di natura tributaria e non puo', dunque, applicarsi ad entrate patrimoniali dello Stato, ne' ad entrate di enti impositori diversi dallo Stato, per i quali e' prevista ope legis la (o che sono comunque ammessi ad avvalersi della) procedura di riscossione mediante ruolo disciplinata dal d.lgs. 26/2/1999 n. 46.

La limitazione alle sole entrate tributarie e' prevista dall'art.

30 d.lgs. 26/2/1999 n. 46.

L'art. 85 attribuisce al giudice dell'esecuzione l'adozione dei provvedimenti necessari a far acquistare la proprieta' dell'immobile allo Stato: l'istanza del concessionario e' rivolta al giudice dell'esecuzione; il giudice dispone l'assegnazione, fissando allo Stato il termine, non inferiore a sei mesi, per il versamento del prezzo di assegnazione; avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'art. 586, secondo quanto prevede l'art. 590 c.p.c.

Rispetto alla devoluzione dei beni allo Stato, gia' prevista dall'art. 87 D.P.R. 29/9/1973 n. 602 (testo abrogato dal d.lgs.

26/2/1999 n. 46) e' venuto meno ogni automatismo nell'acquisto dell'immobile da parte dello Stato. La norma, infatti, prevedeva che - in caso di diserzione del terzo incanto (o mancata autorizzazione dell'intendente di finanza al suo svolgimento) - 'l'immobile e' devoluto di diritto allo Stato' e il comma 2°, coerentemente, individuava nel 'verbale di esito negativo del terzo incanto, corredato dal provvedimento autorizzativo dell'intendente di finanza' il titolo per la trascrizione della devoluzione nei registri immobiliari.

Attualmente, il giudice non ha alcun potere discrezionale di non far luogo all'assegnazione allo Stato quando ne ricorrano i presupposti (terzo incanto deserto, istanza del concessionario, la quale e', peraltro, atto dovuto), ne' di rifiutare, poi, l'emissione del decreto di trasferimento quando lo Stato ha versato il prezzo nel termine assegnatogli.

Che il giudice abbia un potere discrezionale nel decidere su istanze di assegnazione proposte in un'esecuzione ordinaria e' questione dubbia, visto che - da un lato - l'art. 589 c.p.c. indica il valore per il quale puo' essere chiesta l'assegnazione e dall'altro - l'art. 591 c.p.c. consente al giudice di 'decidere di non accoglierle' facendo luogo a nuovo incanto.

Con riguardo all'art. 85 de quo questi dubbi interpretativi non sussistono: I) la norma chiaramente indica che 'Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione' (e non 'puo' disporre'); II) non rientra nei poteri del giudice disporre lo svolgimento di ulteriore incanto, in luogo dell'accoglimento dell'istanza di assegnazione allo Stato (il potere di ordinare un quarto e ultimo esperimento di asta spetta soltanto all'ente impositore).

L'assegnazione e' dunque un atto necessario - ma dovuto affinche' lo Stato ottenga il trasferimento di proprieta' previo versamento del prezzo.

L'assegnazione prevista dall'art. 85 de quo ha natura c.d.

'sostitutiva' della vendita forzata.

Infatti, l'assegnazione viene fatta per un prezzo - pari alla minor misura tra la base d'asta del terzo incanto e il credito tributario per cui l'esattore procede - e questo prezzo deve essere interamente versato dallo Stato all'effetto di ottenere il trasferimento della proprieta', tanto che e' regolato il caso del mancato versamento del prezzo.

Al versamento segue l'acquisizione del prezzo alla massa attiva (art. 509 c.c.) e la sua assegnazione all'esattore se non vi sono concorrenti (artt. 84 D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e 510 c.p.c.); in caso di intervento di altri creditori, deve procedersi alla distribuzione in ragione delle rispettive cause di prelazione tra esattore e altri concorrenti, secondo quanto previsto dagli artt. 84 D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e 596 c.p.c.

Implicitamente (ma inequivocamente), l'art. 85 D.P.R. 29/9/1973 n. 602 esclude la possibilita' per l'esattore di chiedere l'assegnazione a favore dello Stato a soddisfacimento del credito erariale (c.d. assegnazione 'satisfattiva' o datio in solutum giudiziale) e la possibilita' per lo Stato di limitarsi al versamento del solo eventuale conguaglio tra il prezzo di assegnazione e il...

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