N. 190 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 2009

IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione;

Vista l'istanza di esdebitazione ex artt. 142 sgg. legge fallimentare presentata l'11 luglio 2008 da Cervetti Carlo, gia' dichiarato fallito da questo tribunale, in qualita' di socio illimitatamente responsabile della Cervetti Carlo & C. sas, con sentenza n. 38/1994;

Rilevato che il fallimento e' stato chiuso con decreto 30 aprile 2003;

Rilevato che ai sensi degli artt. 19 e 22 comma 4 del d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169 puo' essere pronunciata l'esdebitazione anche con riferimento a procedure fallimentari pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 (e cioe' al 16 luglio 2006);

che il Collegio solleva a questo punto d'ufficio questione di legittimita' costituzionale degli artt. 19 e 22 comma 4 del d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169 nella parte in cui non prevedono l'applicazione delle disposizioni di cui al Capo IX 'Della esdebitazione' del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni anche alle procedure di fallimento chiuse prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006 alla stregua dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e del trattamento diseguale tra situazioni uguali;

che la questione e' rilevante alla luce delle seguenti considerazioni:

allo stato della legislazione, il Tribunale dovrebbe definire la procedura dichiarando la inammissibilita' del ricorso per esdebitazione per non essere il fallimento del Cervetti pendente alla data del 16.7.2006;

il ricorso si appalesa per il resto ammissibile e, in particolare, e' stato depositato nel termine di un anno dalla entrata in vigore dei d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169 come previsto dall'art.

19 comma 2 del medesimo decreto;

ove la questione fosse dichiarata fondata, il Tribunale potrebbe prendere in esame nel merito il ricorso;

dato che la inammissibilita' preclude l'esame del merito, .

la rilevanza della questione sussiste indipendentemente dalla fondatezza del. ricorso del Cervetti;

solo per completezza, il Collegio rileva quindi allo stato che il ricorso del Cervetti sulla base di un vaglio. delibatorio non appare manifestamente infondato, dato che:

  1. si deve ritenere pacifico che abbia diritto alla esdebitazione non solo l'imprenditore individuale fallito come tale ma anche la persona fisica che sia fallita in quanto socio illimitatamente responsabile di...

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