n. 202 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio 2013 -

IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza pronunciando sul ricorso ex art. 28 L. 13 giugno 1942, n. 794 e 14 d.lgs. 150/2011 depositato in data 2 maggio 2012 dagli avv.ti M. Bedoni (c.f. BDNMRC61E26G080Z), del foro di Verona, e M. De Benedictis del foro di Siracusa (c.f. DBNMRC63L21I754J), entrambi in proprio ricorrenti;

Contro: Alberti Pietro Alberto (c.f. LBRPRL30H29B832S) e Amore Vera (c.f. MRAVRE37B52A494Q), entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti A. Bonardi del foro di Verona e V. Bonaviri del foro di Catania;

Noe' Stefania (c.f. NOESFN63H52C351Q), non comparsa e non costituita in giudizio a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 7 marzo 2013;

Rilevato che 1. Iter del giudizio e prospettazioni delle parti. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Noe' Stefania che non si e' costituita in giudizio sebbene fosse stata ritualmente citata a comparire. I ricorrenti, con il ricorso in esame, hanno chiesto a questo Tribunale di provvedere alla liquidazione delle somme loro dovute, e meglio quantificate nella nota spese allegata al ricorso, a titolo di compenso per l'attivita' difensiva che hanno assunto di aver prestato in favore dei convenuti, nonche' di Cantiere E. Noe' S.p.A. e Marina Noe', nel corso di in giudizio svoltosi davanti a questo Tribunale e nel quale erano stati mosse varie doglianze nei confronti di alcuni contratti di swap ed un contratto di conto corrente bancario conclusi tra la societa' sopra citata e Unicredit Banca. I ricorrenti hanno precisato di aver interrotto la propria attivita' in favore dei convenuti dopo la terza udienza del processo sopra citato, avendo riscontrato che gli stessi avevano assunto nei confronti dell'avv. De Benedictis alcune iniziative, meglio descritte nel ricorso, che li avevano indotti a ritenere che fosse stato loro revocato il mandato professionale. I resistenti Alberti e Amore Vera, nel costituirsi in giudizio, hanno contestato alcune delle voci della note spese prodotta da parte ricorrente e, in aggiunta, hanno dedotto che l'avv. De Benedictis nel sopra citato giudizio non aveva eccepito un aspetto rilevante ai fini della decisione, vale a dire che i contratti di swap impugnati erano stati sottoscritti da Marina Noe' che, al momento della loro stipulazione, non aveva la rappresentanza legale della societa'. Tale eccezione, hanno aggiunto i resistenti, era stata sollevata solo nel giudizio di appello avverso la predetta decisione e, poiche' era possibile che l'appellata ne rilevasse la tardivita', essi avrebbero potuto subire un grave nocumento dalla negligenza in cui era incorso il professionista. Sulla scorta di tale deduzione i convenuti, assumendo che la negligenza dei ricorrenti nello svolgimento dell'incarico professionale, era stata fonte di danni per loro hanno eccepito l'estinzione per compensazione del credito di controparte con quello di carattere risarcitorio derivato in capo a loro e hanno concluso per il rigetto del ricorso. 2. Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, del D.lgs. 150/2011 e dell'art. 14, comma 2, del D.lgs. 150/2011, nella parte in cui prevedono che il ricorso sia deciso dal tribunale in composizione collegiale. Il Tribunale e' chiamato a decidere in composizione collegiale sul ricorso di cui in epigrafe, in conformita' al disposto dell'art. 14, comma 2, del D.lgs. 150/2011. Il legislatore delegato con tale norma ha mantenuto, per le controversie in materia di liquidazione degli onorari, ivi compresa quella di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato, la collegialita' derivante dall'art. 29 della L. 794/1942 (il contrasto giurisprudenziale sul punto e' stato definitivamente risolto dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite 20 luglio 2012 n. 12609), poiche' ha ritenuto che il criterio direttivo (art. 54, comma 4, lett. a) L. n. 69/2009) che aveva stabilito che restassero fermi "i criteri di composizione dell'organo giudicante previsti dalla legislazione vigente" imponesse di adeguarsi al criterio fissato dalla norma speciale sopra citata (sul punto si fa rinvio allo specifico passaggio che si legge a pag. 29 della relazione governativa al D.lgs. 150/2011). Il collegio ritiene pero' che diverso fosse il senso della suddetta indicazione della legge delega e che, in particolare, il legislatore delegante non avesse inteso mantenere i criteri di composizione dell'organo giudicante previsti dalle norme speciali abrogate dal D.lgs. 150/2011 (gli artt. 29 e 30 della L. 794/1942 sono stati abrogati dall'art. 34, comma 16 del D.lgs. 150/2011) ma quelli generali di cui all'art. 50-ter c.p.c., introdotto dal D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che, nel riparto delle competenze, tra giudice monocratico e giudice collegiale, ha stabilito che: "fuori dei casi previsti dall'articolo 50-bis, il tribunale giudica in composizione monocratica". A favore di questa interpretazione depone innanzitutto un argomento di ordine letterale, ossia la considerazione che la legislazione presa a riferimento dalla direttiva sopra citata non e' qualificata come speciale, a differenza di quella menzionata ai successivi commi b e c. Sotto il profilo sistematico poi la lettura del criterio fissato dall'art. 54, comma 4, lett. a) della legge 69/2009 qui proposta risulta del tutto coerente con un altro, e piu' generale, criterio direttivo della legge delega, quello fissato dal comma 2 dell'art. 54 che richiedeva che la riforma realizzasse "il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti." Tale richiamo infatti non puo' che essere inteso come affermazione dell'esigenza di un raccordo tra il decreto semplificazione e l'ordinamento previgente nel quale, a partire dal D.lgs. 51/1998, il giudizio monocratico ha costituito la regola. Si noti che, proprio sulla base di quest'ultimo rilievo, la Corte costituzionale in passato ha giudicato pienamente coerenti con il sistema alcuni interventi normativi, compiuti attraverso lo strumento del decreto legislativo, che hanno reso monocratici giudizi che prima erano stati collegiali, pur in...

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