n. 125 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 marzo 2014 -

IL TRIBUNALE DI RAVENNA sez. lavoro Il giudice dott. Roberto Riverso ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa tra Nardini Graziella piu' altri, tutti dipendenti in servizio in Uffici del Ministero della Giustizia, Federazione Confsal-Unsa, con sede in Roma Via della Trinita' dei Pellegrini I C.F: 97007610583 in persona del Segretario Generale, sindacato maggiormente rappresentativo del comparto Ministeri cui sono iscritti i ricorrenti e che agisce anche in proprio, ricorrenti Contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura dello Stato resistente Per il riconoscimento, previo accertamento dell'illegittimita' del blocco stipendiale e contrattuale al 2010: del diritto dei ricorrenti ad ottenere l'aumento e/o adeguamento del proprio trattamento retributivo fermo dal 2010 per le deroghe agli strumenti di aumento e/o rideterminazione e/o adeguamento degli stipendi e dei trattamenti economici, fondamentali ed accessori, dei dipendenti pubblici per il 2011, 2012 e 2013 e dal blocco delle procedure contrattuali;

e comunque del diritto dei ricorrenti ad ottenere indennizzo e/o indennita' per il danno patito derivante dall'incisione sulla retribuzione giusta e proporzionale - ex art. 36 Cost. - alla quantita' e qualita' del lavoro prestato nella rispettiva mansione e posizione economica dal carico di lavoro aumentato per la diminuzione del numero dei dipendenti dell'Ufficio che hanno avuto accesso alla pensione dal 2010 e non reintegrati per il c.d. blocco legislativo del turn over ed in ragione anche del mancato adeguamento degli stipendi quantomeno all'inflazione e/o al costo della vita;

del diritto della sigla sindacale Confsal-unsa alla partecipazione alle procedure contrattuali collettive oltreche' a sostenere le ragioni di cui sopra dei propri iscritti. A scioglimento della riserva espressa a verbale dell'udienza del 4 febbraio 2014, Osserva 1. - I ricorrenti hanno agito in giudizio sostenendo di essere dipendenti in servizio degli uffici giudiziari di Ravenna;

di percepire ad oggi la retribuzione (v. statini paga prodotti in atti) cosi' come determinata nel 2010;

di avere diritto agli adeguamenti stipendiali e retributivi previo annullamento, ad opera della Corte Costituzionale, della normativa che ha determinato il blocco' degli stipendi al 2010 e fino al 2014. Hanno percio' osservato che come tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con. contratto c.d. privatizzato, percepiscono uno stipendio bloccato al 2010 siccome derivante dal c.d. blocco stipendiale e delle procedure contrattuali collettive e dei meccanismi di adeguamento della retribuzione;

che da tale data quindi non percepiscono alcun aumento e/o rideterminazione o adeguamento della retribuzione. Tutto cio' ope legis, per gli stringenti interventi normativi di contenimento della spesa pubblica perseguiti a carico dei dipendenti pubblici, derivanti anche dal divieto di rinnovo delle procedure contrattuali, in cui sono parti i sindacati, che ha portato al blocco della retribuzione per il periodo 2011-2013, prorogato poi in corso di causa sino al 2014. 2. - La Federazione Confsal-Unsa, sindacato maggiormente rappresentativo del comparto Ministeri e primo per rappresentativita' nel Ministero della Giustizia, ha agito in giudizio sia a sostegno delle ragioni dei ricorrenti, propri iscritti;

sia autonomamente ed in proprio, per veder riconosciuto, previa dichiarazione di illegittimita' della normativa suindicata, il proprio diritto alla partecipazione alla contrattazione ed alle procedure contrattuali collettive - bloccate ex lege - da cui derivano gli strumenti di determinazione e di adeguamento della retribuzione (art. 45 n. 165/2001);

e quindi al ripristino della stessa contrattazione, quale strumento principe con il quale esso esercita la propria liberta' sindacale garantita dalla Costituzione a tutela collettiva dei diritti dei lavoratori. 3. - Il Ministero della Giustizia convenuto si e' costituito in giudizio attraverso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed ha eccepito l'infondatezza nel merito delle domande e delle stesse questioni pregiudiziali di costituzionalita', sollevando pure in via preliminare alcune eccezioni in punto di competenza per territorio, legittimazione attiva e passiva delle parti. 4. - Le eccezioni preliminari relative alla incompetenza per territorio dei dipendenti D'Amore Carla e Poletti Anna, al difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e passiva del Ministero della Giustizia verranno decise insieme al merito della causa, dopo l'incidente di costituzionalita' promosso con questa ordinanza. 5. - L'eccezione preliminare relativa alla competenza territoriale sulla domanda azionata in proprio dal sindacato, e rivolta alla riapertura del procedimento contrattuale collettivo, viene invece decisa...

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