n. 203 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 marzo 2013 -

IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva assunta in data 17 dicembre 2012 nella controversia iscritta al R.G.E. n. 5886/2010 promossa da Musella Maria (creditore procedente) rappresentata e difesa dall'avv. Ubaldo del Mese in danno di ASL Napoli 1 Centro (debitore esecutato) nonche' di Banco di Napoli spa (terzo pignorato), visti gli atti ed i verbali di causa, ritenuto che: nella presente procedura esecutiva la debitrice esecutata ASL Napoli 1 Centro - opponendosi ritualmente all'azione esecutiva intentata a suo danno - all'udienza del 17 dicembre 2012 chiedeva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 51 della legge 12 dicembre 2010 n. 220 si' come recentemente modificata con l'art. 6-bis della legge 8 novembre 2012 n. 189 (legge di conversione del d.l. 13 settembre 2012 n. 158) dichiararsi l'improcedibilita' del pignoramento effettuato. Controdeduceva il creditore procedente sollevando, tra l'altro, sospetti di legittimita' costituzionale della centrata normativa. Il G.E. assuntane la rilevanza - in ragione della necessaria applicabilita' della stessa ai fini della decisione del presente giudizio - ne passa a valutare la fondatezza (rectius la non manifesta infondatezza). Simile valutazione verra' evidentemente guidata dal conclamato orientamento di Sezione (cfr ex multiis ordinanza dott. Rossi del 18 novembre 2011 R.G.A.C. 8623/11) - partecipato convintamente anche da questo giudicante - e dal suo adeguamento alla sopravvenuta modifica normativa (legge n. 189/12). Resta in altre parole da valutare se le modifiche introdotte al gia' sospetto (e per questo devoluto al giudizio di costituzionalita') disposto normativo di cui all'art. 1 comma 51 legge n. 220/10 (gia' interessato da prime modifiche a mezzo dell'art. 17, quarto comma del d.l. 98/11 convertito con legge n. 111/11) confermino l'operato giudizio di fondatezza ovvero lo escludano. A tal fine e' forse consigliabile una breve descrizione del risalente regime e delle sue rilevate criticita' in confronto al dettato costituzionale. Gia' prima dell'ultimo intervento del novembre u.s. il Legislatore - al fine di consentire il superamento di una situazione di criticita' finanziaria dell'amministrazione sanitaria in specifiche realta' regionali - aveva decisamente imboccato un percorso finalizzato a riconoscere alle aziende sanitarie locali ed ospedaliere delle regioni gia' sottoposte ai piani di rientro e commissariate al 31 maggio 2010 un regime privilegiato di esenzione dalle azioni espropriative loro dirette. Siffatto regime si sarebbe concretizzato nella «temporanea» inammissibilita' di espropriazioni successive all'originario intervento normativo ovvero di improcedibilita' di quelle gia' pendenti. In ogni caso, era stato chiarito, in una totale e definitiva «sterilizzazione» degli effetti della procedura espropriativa ancora non definitasi, e cio' a prescindere dal suo momento introduttivo (ovvero sia esso risalente o meno all'entrata in vigore della norma disponente). Oltretutto gli effetti caducatori si' insanabili avevano a verificarsi a fronte di mere caratteristiche soggettive (enti sanitari di individuate regioni) per l'intero patrimonio (che veniva considerato tutto bene strumentale alle finalita' di risanamento finanziario), a prescindere da qualsivoglia prescrizione amministrativa vincolata (adozione di provvedimenti di ricognizione dei debiti a pena di decadenza dal privilegio) assumendo progressivamente carattere tutt'altro che temporaneo (attesa la prassi di reiterazione continuativa ed apodittica del termine finale). In sostanza al fine di recuperare situazioni gestionali e finanziarie altamente squilibrate si e' inteso introdurre un regime normativo (spesso ad iniziativa dell'esecutivo con decretazione di urgenza) di potenzialmente illimitato privilegio soggettivo, del tutto scollegato da criteri ed elementi vincolanti dell'azione amministrativa. Anche a voler considerare il fine ultimo della introdotta normativa un valore collettivo cui piegare diritti soggettivi dei singoli, siffatta compressione e' apparsa assolutamente irragionevole, non giustificata e tutt'altro che temporanea. Per l'effetto questo Tribunale ha ritenuto di rilevare la non manifesta infondatezza di incostituzionalita' della normativa previgente alla legge n. 189/12 con riferimento ai seguenti principi: a) art. 24 Cost.;

  1. art. 3 Cost.;

  2. art. 111 Cost.;

  3. art. 41 Cost.;

con le motivazioni gia' al vaglio del Giudice di Legittimita' (udienza del 27 marzo 2013 registro ordinanze n. 58/12 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 18 aprile 2012). Resta ora da valutare l'impatto sulle risalenti valutazioni delle innovazioni normative avutesi a mezzo il disposto di cui all'art. 6-bis legge n. 189/12. Questa norma consta di due distinte disposizioni sub a) e sub b). Il punto sub a) ancorche' rilevante nella portata precettiva nulla aggiunge al regime gia' in precedenza operante. Si potrebbe dire che l'innovazione e' quantitativa e non qualitativa. Il Legislatore sostanzialmente «stabilizza» ancor di piu' nel tempo (31.12.13) il privilegio accordato all'amministrazione sanitaria (confortando in tal modo la valutazione giurisprudenziale di sostanziale illimitatezza gia' operata) e risolve positivamente il conflitto giurisprudenziale circa l'inclusione del c.d. «giudizio amministrativo di ottemperanza», ancorche' lo stesso appariva ormai in via di definizione e proprio in tal senso. Ben piu' rilevanti sono invece le novita' introdotte al punto sub b), ancorche' le stesse non sembrano incidere granche' ai fini che qui interessano. Dalla corretta esegesi della norma emerge chiaramente la volonta' del Legislatore di reimmettere nella immediata disponibilita' del debitore esecutato tutte le somme lui provenienti da rimesse regionali, ancora attratte...

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