N. 150 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo 2011

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 215 del 2011, proposto da:

Ecological Service S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.

Salvatore Della Corte, Luca Ruggiero, Concetta Borgese, con domicilio eletto presso Salvatore Della Corte in Napoli, via Vittorio Veneto n.

288/A;

Contro Comune di Santa Maria Capua Vetere, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Iannarone, con domicilio eletto in Napoli, via Duomo, 61 c/o B. Matera;

Nei confronti di Igi.Ca. S.p.A. per l'annullamento della determina dirigenziale n. 222 del 28 dicembre 2010 avente ad oggetto la revoca dell'aggiudicazione definitiva del 'servizio integrato di igiene urbana'; e di ogni altro atto connesso e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Santa Maria Capua Vetere;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

la societa' ricorrente si e' aggiudicata la procedura negoziata aperta bandita dal Comune di Santa Maria Capua Vetere per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

la societa' ricorrente impugna gli atti in epigrafe, concernenti la revoca dell'aggiudicazione dovuta dall'inadempimento dell'ausiliaria IGI.CA agli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, deducendo la violazione della normativa in materia di contratti pubblici che prevedrebbe la possibilita' di sostituire l'ausiliaria con altra societa' avente i medesimi requisiti;

Rilevato che:

in base all'art. 135, comma 1, lett. e), in relazione all'art. 14, comma 1, del codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. n. 104 del 2010, e' devoluta alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, la cognizione delle controversie di cui all'art.

133, comma. 1, lett. p), in materia di giurisdizione esclusiva con riferimento a '... le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti ...';

l'art. 16 del codice del processo amministrativo prevede che 'la competenza di cui agli articoli 13 e 14 e' inderogabile anche in ordine alle misure cautelari' (comma 1) e 'il difetto di competenza e' rilevato, anche d'ufficio, con ordinanza che indica il giudice competente' (comma 2);

l'art. 15, comma 5, dello stesso codice prevede che 'quando e' proposta domanda cautelare il tribunale adito, ove non riconosca la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide su tale domanda e, se non ritiene di provvedere ai sensi dell'articolo...

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