n. 147 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 2014 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione Quarta) Ha pronunciato la presente Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2344 del 2012, proposto da: Giuliano Pessina e Flavio Pessina, rappresentati e difesi dagli avv. Dario Minella e Michela Cerini, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale in Milano, via Corridoni n. 39;

Contro Provincia di Varese, rappresentata e difesa dagli avv. Daniele Albertini e Paolo Ambrosoli, domiciliata in Milano presso la segreteria Tribunale in Milano, via Corridoni n. 39;

Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Cederle, domiciliata in Milano, piazza Citta' di Lombardia n. 1;

Nei confronti di Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Lodovico Valsecchi e Alfredo Lugli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, via Correggio, 19;

Per l'annullamento del provvedimento n. 2288 del 12 giugno 2012, prot. n. 52274/9.5/9, con cui a dirigente del settore Ecologia ed Energia della Provincia di Varese ha assegnato in concessione alla societa' Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l. i terreni in Comune di Gorla Minore di proprieta' dei ricorrenti, compresi nel progetto attuativo dell'ATEg5 del piano cave della Provincia di Varese, stabilendo un indennizzo annuale a favore dei proprietari di €

3.648,00 per il mappale 186 e €

1.205,00 per il mappale 354 fino alla restituzione del bene, prevista per il 25 novembre 2023, e ha quindi autorizzato la societa' concessionaria all'ampliamento dell'attivita' estrattiva, unitamente a tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Varese, della Regione Lombardia e di Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n, 87;

Visto l'art. 79, comma 1, c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2013 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

Fatto Con il presente ricorso gli istanti hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Dirigente del settore Ecologia ed Energia della Provincia di Varese ha assegnato in concessione alla societa' Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l., ai sensi della legge della regione Lombardia n. 14/1998, i terreni in Comune di Gorla Minore identificati ai mappali nn. 186 e 354, rispettivamente di mq. 4.720 e 1.850, compresi nel progetto attuativo dell'ATEg5 del piano cave della Provincia di Varese - approvato con delibera del Consiglio regionale della Lombardia n. VIII/689 del 20 settembre 2008 -, stabilendo un indennizzo annuale a favore dei proprietari di €

3.648,00 per il mappale 186 e di €

1.205,00 per il mappale 354 fino alla restituzione del bene, prevista per il 25 novembre 2023 fatte salve eventuali proroghe, indennizzo determinato ai sensi dell'art. 23 della legge della regione Lombardia n. 14/1998 ed aggiornato con i nuovi valori determinati annualmente dalla Commissione Provinciale Espropri entro i primi tre mesi di ogni anno, e ha, quindi, autorizzato la societa'. Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l. all'ampliamento dell'attivita' estrattiva nei comuni di Gorla Minore, Cislago e Marnate per un volume mercantile di 1.421.000 mc., corrispondente ad un volume movimentato di 1.514.000 mc. su una superficie complessiva di 126.610 mq, su diversi mappali tra cui quelli contraddistinti ai nn. 186 e 354 nel Comune di Gorla Minore di proprieta' dei ricorrenti. Questi ultimi premettono che la Holcim inviava agli stessi nel maggio del 2010 una proposta di acquisto delle aree in oggetto ritenendo le medesime di rilevante interesse a seguito dell'inserimento nell'approvato piano cave della Provincia di Varese. Da detta comunicazione i ricorrenti prendevano conoscenza dell'esistenza del piano cave e dell'inclusione nello stesso dei terreni di loro proprieta'. La trattativa intercorsa non portava ad alcun esito, perche' il corrispettivo offerto da Holcim per l'acquisto risultava irrisorio. Iin data 28 settembre 2010 la Holcim inviava agli odierni ricorrenti la comunicazione di avvenuta presentazione di istanza di concessione alla Provincia di Varese in relazione ai citati mappali. La Provincia di Varese, con nota prot. 107126 del 27 ottobre 2010, invitava dunque le parti ad un incontro presso la sua sede, al fine di verificare la possibilita' di raggiungere un accordo per la cessione delle aree, accordo che, pero', non veniva raggiunto in ragione del prezzo simbolico offerto da Holcim per l'acquisto. In data 27 gennaio 2011, pertanto, la Provincia di Varese inviava ai ricorrenti la comunicazione prot. n. 8615, con la quale li invitava a presentare nel termine di 120 giorni l'istanza di autorizzazione per la coltivazione in proprio dell'area di cava, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 14/1998, invito al quale i ricorrenti non ottemperavano, non svolgendo l'attivita' di estrazione e non avendo, dunque, i mezzi e gli strumenti necessari per la coltivazione della cava. Di conseguenza, in data 8 giugno 2011 la Provincia inviava ai ricorrenti la nota prot. n. 55824 con la quale comunicava che, alla luce del decorso infruttuoso del succitato termine per la presentazione dell'istanza di autorizzazione e in considerazione della reiterata richiesta di concessione da parte di Holcim, si sarebbe proseguito con l'iter previsto dalla normativa vigente per il rilascio della concessione a terzi interessati all'attivita' di cava. In data 12 luglio 2012 perveniva ai ricorrenti la nota della Provincia di Varese prot. n. 61923 alla quale era allegato il provvedimento impugnato, del quale gli istanti chiedono con il presente ricorso l'annullamento, previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale - sollevando in proposito questione di legittimita' Costituzionale degli artt. 10, 22, 23 e 24 della legge della regione Lombardia n. 14/1998 -, all'esito positivo del giudizio incidentale sull'incostituzionalita' delle citate norme, per i seguenti motivi di diritto: 1) Illegittimita' costituzionale degli artt. 22, 23 e 24 della legge regionale n. 14/1998 per contrasto con gli artt. 42 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 1, primo protocollo allegato alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU) ratificata con legge n. 848/1955;

2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 23 della legge regionale n. 14/1998 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge regionale n. 14/1998 per contrasto con l'art. 24 della Costituzione. In via subordinata, i ricorrenti chiedono la disapplicazione degli artt. 22, 23 e 24 della legge regionale n. 14/1998 per contrasto con la normativa comunitaria per le succitate motivazioni. Si sono costituite in giudizio la Provincia di Varese e la Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l., che hanno chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito. Si e' costituita in giudizio, altresi', la regione Lombardia, che ha eccepito in via preliminare l'inammissibilita' del ricorso, chiedendone in ogni caso la reiezione per infondatezza nel merito. Con ordinanza n. 1520/2012 del 7 novembre 2012 la sezione ha accolto l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, fissando la discussione del merito della causa all'odierna udienza pubblica. Tale provvedimento e' stato riformato in appello con ordinanza della sezione V del Consiglio di Stato n. 246/13 del 23 gennaio 2013, che ha respinto l'istanza cautelare formulata in primo grado dai ricorrenti. Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni. All'udienza pubblica del 28 novembre 2013 il ricorso e' stato trattenuto in decisione. Diritto Il ricorso all'esame del collegio ha per oggetto il provvedimento con il quale il Dirigente del settore Ecologia ed Energia della Provincia di Varese ha assegnato in concessione alla societa' Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l., ai sensi della legge della regione Lombardia n. 14/1998, i terreni di proprieta' dei ricorrenti siti in Comune di Gorla Minore e ricompresi nel progetto attuativo dell'ATEg5 del piano cave della Provincia di Varese, stabilendo un indennizzo annuale a favore dei proprietari di €

3.648,00 per il mappale 186 e di €

1.205,00 per il mappale 354 fino alla restituzione del bene - prevista per il 25 novembre 2023 fatte salve eventuali proroghe - determinato ai sensi dell'art. 23 della legge della regione Lombardia n. 14/1998 ed aggiornato con i nuovi valori determinati annualmente dalla Commissione Provinciale Espropri entro i primi tre mesi di ogni anno, autorizzando, dunque, la societa' Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l. ad un notevole ampliamento dell'attivita' estrattiva nei comuni di Gorla Minore, Cislago e Marnate. Prima di presentare l'istanza di concessione alla Provincia di Varese in relazione ai citati mappali, la societa' beneficiaria del provvedimento oggetto della presente impugnazione aveva cercato un'intesa con i ricorrenti per acquistare le aree di proprieta' dei medesimi, cosi' come aveva fatto per tutte le restanti aree del comparto, ma tale intendimento non era andato a buon fine perche' l'offerta era stata ritenuta troppo esigua dagli odierni istanti. Per tale motivo non veniva raggiunto neppure un accordo per la cessione delle aree, tentato ulteriormente dalla stessa Provincia di Varese. Pertanto, non avendo i ricorrenti presentato nel termine concesso di 120 giorni dalla Provincia di Varese istanza di autorizzazione per la coltivazione in proprio dell'area di cava, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 14/1998, la Provincia medesima comunicava loro che, alla luce del decorso infruttuoso del succitato termine per la presentazione dell'istanza...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT