N. 195 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 maggio 2011
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 3447/10 depositato il 28 maggio 2010 avverso la sentenza n. 93/05/2010 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano contro Ag. Entrate Direzione provinciale I di Milano;
Proposto dal ricorrente: F.I.D.A. S.p.a., via Adda, 55 - 00198
Roma;
Difeso da: Verna Giuseppe - Vaglieri S. Verna S. - Restelli L.
contro Studio Verna, Corso di Porta Vittoria, 18 - 20122 Milano.
Atti impugnati:
silenzio rifiuto istanza rimb. n. ist. del 30 novembre 2007
IRES 2003 silenzio rifiuto istanza rimb. n. ist. del 30 novembre 2007
IRES 2004 silenzio rifiuto istanza rimb. n. ist. del 30 novembre 2007
IRES 2005 silenzio rifiuto istanza rimb. n. ist. del 30 novembre 2007
IRES 2006
Fatto La ricorrente presento' alla Commissione tributaria provinciale di Milano ricorso contro il silenzio-rifiuto opposto dall'Ufficio, all'istanza presentata per l'ottenimento del rimborso, oltre interessi, delle maggiori imposte IRPEG - IRES pagate negli anni 2003, 2004, 2005, 2006, calcolato in euro 165.748,00, a motivo della mancata possibilita' di dedurre dall'imponibile IRPEG - IRES la quota di IRAP corrispondente al costo del lavoro e agli oneri finanziari.
La Commissione adita con sentenza n. 93/5/2010 depositata il 23 marzo 2010 respingeva il ricorso. La Fida Spa interponeva appello a questa Commissione tributaria regionale formulando le seguenti considerazioni, previa richiesta di remissione degli atti alla Corte costituzionale.
Diritto La Commissione, preso atto della richiesta di remissione, rileva che l'indeducibilita' del 4,25% dei costi di lavoro e di capitale dal reddito soggetto ad imposta personale, art. 1, comma 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 6 del d.l. 28 novembre 2008 n. 185, convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009, presenti profili di incostituzionalita', essendo in contrasto con la Carta costituzionale relativamente agli: art. 3, comma 3; art.
35, comma 1; art. 53, comma 1, e precisamente:
Art. 3, comma 1: il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, sembra violato laddove viene sottoposto a maggiore tassazione chi faccia ricorso alla forza lavoro e al capitale di prestito, rispetto a chi invece non ne faccia uso.
Art. 35, comma 1: secondo la Commissione, l'attuale legge pare ledere il principio della tutela del lavoro, in relazione alla penalizzazione del ricorso al fattore della produzione 'lavoro'...
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