N. 26 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 2009

IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza collegiale nel procedimento iscritto al n. 2033/2009 R.G. V.G., avente ad oggetto ricorso, ai sensi dell'art. 112 c.c., avverso rifiuto dell'Ufficiale dello Stato Civile di celebrazione del matrimonio, promosso da: P.A., nata a Biancavilla il 7 luglio 1972, cittadina italiana, res.te in A., Via S. D'A., e M. A. nato a S. (M.), entrambi elett.te dom.ti in A.V. M., presso lo studio dell'Avv.to Luigi Vaccaro, che li' rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo; ricorrenti;

Contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici e' domiciliato ex lege; resistente contumace, e con l'intervento del pm - Sede.

Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, esaminati gli atti del procedimento suddetto, instaurato ai sensi degli artt. 737 e segg. c.p.c., sentiti i ricorrenti e visti i documenti allegati;

Letto il parere espresso per iscritto dal pm Sede che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udita la relazione del giudice relatore, all'esito dell'udienza camerale del 10 novembre 2009,

Dispone la sospensione del procedimento e, ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 116 primo comma c.c., come modificato dall'art. 1, comma 15 della legge n. 157/2009, n. 94, che ha aggiunto le parole 'nonche' un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano'.

Svolgimento del processo Con ricorso depositato in cancelleria in data 2 settembre 2009,

P.A., cittadina italiana, e M.A., cittadino marocchino, proponevano innanzi a questo Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 112 c.c. e 737 e segg. c.p.c., tempestivo ricorso avverso il rifiuto alla celebrazione del matrimonio, loro opposto dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di A. ed attestato nel certificato rilasciato in data 31 agosto 2009, a cagione della rilevata 'mancanza dei requisiti per cittadino straniero a contrarre matrimonio con cittadina italiana nella Repubblica in adempimento dell'art. 15 comma 1 della n. 94 del 15 luglio 2009, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica che integra l'art. 116 del codice civile'.

Premettevano in fatto che, in data 27 luglio 2009, intendendo contrarre matrimonio, avevano richiesto all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di A. di procedere alle pubblicazioni, producendo tutti i documenti necessari a norma della previgente formulazione dell'art. 116 c.c., ivi compresa la dichiarazione del Consolato Generale del Regno di Marocco attestante il nulla osta al matrimonio per il nubendo cittadino straniero. Deducevano che le pubblicazioni erano state regolarmente effettuate e che l'ufficiale dello stato civile aveva comunicato al locale Commissariato di Polizia la richiesta di pubblicazione. Deducevano che, in data 21 agosto 2009, il ricorrente, volontariamente presentatosi in Commissariato, ove era stato convocato in esito alla segnalazione dell'Ufficiale di Stato civile, era stato tratto in arresto per non aver ottemperato ad un precedente ordine di espulsione emesso dal Questore di Sassari, ai sensi dell'art. 14 comma 5-ter del d.lgs. n. 286/98, e che, svoltasi in data 24 agosto 2009, l'udienza di convalida d'arresto e giudizio direttissimo, il Tribunale di Catania Sez. Dist. di A. aveva convalidato l'arresto e rinviato il procedimento, disponendo la rimessione in liberta' dell'imputato e sottoponendolo alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di A. Deducevano di aver richiesto la celebrazione del matrimonio in data 28 agosto 2009 e che, in data 31 agosto 2009, l'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune aveva rilasciato il certificato attestante i motivi del rifiuto, costituiti dalla mancanza di un documento attestante la regolarita' del permesso di soggiorno del cittadino marocchino richiesto in seguito all' entrata in vigore della legge n. 94/2009 e della conseguente modifica dell'art. 116 c.c..

Deducevano l'illegittimita' del rifiuto, sostenendo che la novella non richiedeva che il documento attestante la regolarita' del permesso di soggiorno doveva esser presentato al momento della celebrazione del matrimonio, ma solo al momento della richiesta delle pubblicazioni, sicche', una volta effettuate le pubblicazioni, il matrimonio richiesto avrrebbe dovuto esser celebrato, senza tener conto della norma entrata in vigore successivamente alle pubblicazioni, non trattandosi di un requisito di validita' del matrimonio, ma esclusivamente...

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