N. 7 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 luglio 2010

IL TRIBUNALE Nel procedimento penale a carico di Colic Sutka, nata a Prjedor (Bosnia Erzegovina) il 5 ottobre 1979 e residente ed elettivamente domiciliata in Forli', via Sillaro 39, difesa di fiducia dall' avv.

Mengozzi Lorella, con studio in Forli', v. M. Missirini n. 6.

In cui si procede per il seguente reato: contravvenzione ex art.

186 comma 2, lettera c) e comma 2-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n.. 285 (Nuovo codice della strada) per aver guidato in stato di ebbrezza il veicolo Fiat Croma targato FO 808909, con accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (prova di laboratorio: g/l 1,86) con l'aggravante di aver cagionato un incidente stradale in Cesena (FC), il 13 settembre 2007.

  1. Premessa.

    Con decreto del Presidente del Tribunale di Forli' del 14 luglio 2010 il dott. Alessandro Trinci, magistrato di prima nomina, veniva indicato, in sostituzione del dott. Marco Dovesi, per l'udienza monocratica fissata in data odierna presso la sezione distaccata di Cesena. La scelta si rendeva obbligata per l'impedimento del magistrato titolare del ruolo a causa di problemi di salute, l'assenza (per ferie) e l'impedimento (per la celebrazione di altra udienza) degli altri magistrati in organico e l'indisponibilita' di G.O.T.

    All'udienza veniva chiamato il suddetto procedimento - derivante da opposizione a decreto penale di condanna - per essere rinviato ad altra data, ma il P.M. insisteva affinche' lo stesso venisse immediatamente trattato in quanto di facile e rapida definizione.

    Il Giudice rilevava che allo stato egli non era competente a trattare la materie non avendo ancora ottenuto la prima valutazione di professionalita' e prospettava alle parti la possibilita' di sollevare questione di legittimita' costituzionale della norma che impediva l'esercizio delle funzioni penali monocratiche. Le parti, sul punto, si rimettevano a giustizia.

  2. La norma censurata.

    L'art. 2, comma 4, 1egge 30 luglio 2007, n. 111, sostituendo l'art. 13 d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, ha introdotto il divieto di destinare i Magistrati ordinari, al termine del loro tirocinio, allo svolgimento di funzioni requirenti o giudicanti monocratiche penali, comprese quelle di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalita'.

    La norma persegue l'obiettivo di evitare che i magistrati con minore esperienza professionale siano chiamati a decidere da soli su materie delicate in quanto incidenti su valori personalistici di rilievo costituzionale (art. 13 Cost.).

    Cosi' operando, pero', il legislatore ha introdotto un normativa della cui tenuta costituzionale e' lecito dubitare sotto due profili.

  3. La violazione dell'art. 3 Cost.

    Innanzitutto, appare manifesta l'irragionevole disparita' di trattamento con la disciplina dettata per i giudici onorari di Tribunale (G.O.T.).

    Come noto, la figura del G.O.T. e' stata introdotta dall'art. 8, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che, novellando l'art. 42 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, ha stabilito, in attuazione dell'art. 116, comma 2 Cost., che i Magistrati onorari sono nominati con decreto del Ministro di Giustizia, in conformita' della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta del Consiglio Giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 1 legge 21 novembre 1991, n. 374.

    Per la nomina e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

    1. cittadinanza italiana;

    2. esercizio dei diritti civili e politici;

    3. idoneita' fisica e psichica;

    4. eta' non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni;

    5. residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale e' presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;

    6. laurea in giurisprudenza;

    7. non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

      Costituisce titolo di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:

    8. delle finzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

    9. della professione di avvocato, anche nella qualita' di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;

    10. dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita' o negli istituti superiori statali;

    11. delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva;

    12. delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa...

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