N. 159 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 gennaio 2011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 1474-2005 proposto da: Consorzio per l'area di sviluppo industriale industriale Sassari-Porto Torres-Alghero (00124720905), in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Luciani n. 1, presso lo studio dell'avvocato Manca Ritti Daniele, rappresentato e difeso dagli avvocati Manai Mariella,

Isetta Federico, per delega a margine del ricorso; ricorrente contro Margotti Oriana, Cervetti Aldo, Babini Angelo, Impresa Astaldi S.P.A.; - intimati - sul ricorso 4433-2005 proposto da:

Astaldi S.P.A. (00398970582), in proprio e quale mandataria della Associazione Temporanea di Imprese costituita con le Imprese Merella Costruzioni s.r.l., Impresa Costruzioni Ing. Alessandro Rossi s.p.a.,

Montalbano Costruzioni s.p.a. ora Novaco s.r.l., Italia Costruzioni ora Astor s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Bertoloni 35, presso lo studio dell'avvocato Biagetti Vittorio, che la rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale contro Consorzio per l'area di sviluppo industriale Sassari-Porto Torres-Alghero, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Luciani 1, presso lo studio dell'avvocato Manca Bitti Daniele, rappresentato e difeso dagli avvocati Isetta Federico, Manai Mariella, per delega a margine del ricorso principale; - controricorrente nonche' contro Babini Angelo, Cervetti Aldo, Margotti Oriana; intimati - sul ricorso 4846-2005 proposto da: Cervetti Aldo (CRVLDA27H11H034VV), elettivamente domiciliato in Roma, Via A.

Bertoloni 37, presso lo studio dell'avvocato Jezzi Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Berselli Filippo, per delega in atti; - controricorrente e ricorrente incidentale contro Astaldi S.P.A. (00398970582), in proprio e quale mandataria della Associazione Temporanea di Imprese costituita con le Imprese Merella Costruzioni s.r.l., Impresa Costruzioni Ing.

Alessandro Rossi s.p.a., Montalbano Costruzioni s.p.a. ora Novaco s.r.l., Italia Costruzioni ora Astor s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Bertoloni 35, presso lo studio dell'avvocato Biagetti Vittorio, che la rappresenta e difende, per delega in atti; controricorrente al ricorso incidentale nonche' contro Babini Angelo, Margotti Oriana, Consorzio per l'area di sviluppo industriale Sassari-Porto Torres-Alghero; Intimati - avverso la sentenza n. 98/2004 della Corte d'Appello Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, depositata il 17 febbraio 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11 gennaio 2011 dal Consigliere Dott. Antonio Merone;

Uditi gli avvocati Federico Isetta, Mariella Manai, Vittorio Biagetti;

Udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per l'accoglimento dell'ottavo motivo del ricorso principale, rigetto degli altri motivi, assorbiti il ricorso incidentale del Cervetti; rigetto del ricorso incidentale della societa' Astaldi.

Fatto 1. (Oggetto della causa) - Il sig. Aldo Cervetti, comproprietario pro indiviso di un terreno situato nel Comune di Sassari, interessato da un procedimento di espropriazione per pubblica utilita', in quanto inserito in un progetto di costruzione delle infrastrutture relative ad un agglomerato industriale, occupato in via di urgenza in forza di decreto del maggio 1993, ha proposto opposizione alla stima, dinanzi alla Corte di Appello di Cagliari (sez. distaccata di Sassari), ai sensi dell'art. 19 della legge 865/1971, nei confronti del Consorzio per l'area di sviluppo industriale (A.S.I.) Sassari Porto Torres Alghero.

Il Consorzio A.S.I., ha eccepito, preliminarmente, la intempestivita' del ricorso proposto dal Cervetti (e quindi la decadenza dello stesso dal diritto a proporre opposizione alla stima) ed il proprio difetto di legittimazione. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la riduzione dell'indennita' entro i limiti dei valori dichiarati ai fini ICI, ovvero l'esclusione del diritto all'indennita' in caso di omessa dichiarazione, in forza dell'art. 16 del d.lgs. 504/1992.

La Astaldi s.p.a., chiamata in causa dal Consorzio A.S.I., ha eccepito, a sua volta, il difetto di legittimazione aderendo nel resto alle difese del consorzio.

Sono rimasti contumaci i sigg.ri Angelo Bambini e Oriana Margotti chiamati in causa anche essi dal Consorzio ASI, in qualita' di comproprietari delle restanti quote del terreno in questione.

  1. (La decisione impugnata) - La Corte di Appello adita, ritenuta la legittimazione passiva del Consorzio ASI e respinta l'eccezione di decadenza dell'attore dal diritto alla opposizione ex art. 19 legge 865/1971, ha proceduto alla determinazione della indennita' di esproprio e di occupazione dell'area ritenuta edificabile. Quanto alla richiesta di riduzione dell'indennita' entro i limiti dei valori dichiarati ai fini ICI, ovvero di totale rigetto della domanda del Cervetti, per la perdita del diritto alla indennita', in caso di omessa dichiarazione, la Corte di Appello ha escluso che nella specie possa trovare applicazione il disposto dell'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sul rilievo che la norma e' applicabile soltanto nel caso in cui l'espropriato/contribuente abbia presentato la dichiarazione ici;

    che 'il Cervetti ha dichiarato di non avere mai presentato alcuna dichiarazione ICI in relazione ai terreni di cui e' causa, di talche' incombeva al Consorzio ASI, che ha domandato la riduzione dell'indennita' di esproprio, dimostrare sia che tale dichiarazione era stata, invece, presentata (.), sia che il valore dichiarato era inferiore all'indennita' calcolata ex art. 5 bis L. 359/92)' (p. 17 della sentenza impugnata);

    che il Consorzio ASI non ha fornito la prova richiesta.

  2. (I ricorsi che vengono all'esame della Corte Suprema) - Il Consorzio ricorre in via principale contro il sig. Aldo Cervetti, la Astaldi s.p.a. ed i sig.ri Angelo Babini e Oriana Margotti, per ottenere la cassazione della sentenza della Corte di merito, meglio indicata in epigrafe, sulla base di otto motivi.

    In particolare, con il settimo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del d.lgs. 504/1992, il Consorzio ribadisce la tesi che, in forza della citata disposizione di legge, il Cervetti, avendo omesso di presentare la dichiarazione ICI, relativa ai terreni in questione, non potrebbe vantare alcun diritto alle indennita' di esproprio. Osserva altresi' che se cosi' non fosse (se cioe' l'art. 16 dovesse essere inteso nel senso che disciplina soltanto il caso di denuncia infedele e non anche il caso di omessa dichiarazione), il sistema sarebbe irrazionalmente sbilanciato a favore degli evasori totali, il cui trattamento sanzionatorio, quanto meno sul versante extratributario, sarebbe paradossalmente migliore di quello riservato agli evasori parziali. Tanto Premesso, nel caso in cui questa Corte intendesse confermare l'interpretazione fornita dalla Corte di Appello, il Consorzio eccepisce la incostituzionalita' della norma, con riferimento all'art. 3 Cost.

    Lo stesso Consorzio ricorrente aggiunge che la Corte Costituzionale, gia' investita della questione di legittimita' del citato art. 16, ha interpretato la norma nel senso che l'espropriato non puo' ottenere l'erogazione dell'indennita' se non dopo la 'regolarizzazione della posizione tributaria, con concreto avvio del recupero dell'imposta e delle sanzioni' (sentenza n. 351/2000), sia che abbia presentato una dichiarazione infedele, sia che non l'abbia proprio presentata. Pertanto, la difesa del Consorzio lamenta che la Corte di merito avrebbe dovuto almeno condizionare il pagamento dell'indennita' espropriativa alla regolarizzazione del rapporto tributario ed al pagamento di quanto dovuto, anche a seguito di eventuale tardiva denunzia/dichiarazione.

    Il sig. Cervetti resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale, inteso ad ottenere la condanna della Astaldi s.p.a. al pagamento dell'indennita', nel caso in cui venisse accolto il motivo con il quale il Consorzio contesta la propria legittimazione passiva.

    La Astaldi s.p.a. resiste con controricorso al ricorso principale del Consorzio ASI ed al ricorso incidentale proposto dal sig.

    Cervetti e, a sua volta, propone ricorso incidentale basato su tre motivi.

    Il Consorzio ASI resiste con controricorso al ricorso incidentale dell'Astaldi.

    La Astaldi s.p.a. ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

    4 (La rimessione della questione alle SS.UU.) - Con ordinanza n.

    15317/2010, la prima sezione civile di questa Corte, alla quale i ricorsi sono stati originariamente assegnati, dopo avere rilevato che la giurisprudenza di legittimita' si e' conformata all'indirizzo interpretativo fornito dal giudice delle leggi, secondo il quale il pagamento dell'indennita' di esproprio deve essere subordinato, in ogni caso, alla regolarizzazione degli obblighi fiscali, relativi all'ICI, ha evidenziato che tale soluzione comporta problemi applicativi di non facile soluzione, relativi al raccordo cronologico e sistematico delle procedure di accertamento e di riscossione dell'indennita' espropriativa, dovuta dall'ente espropriante, con quelle di accertamento e riscossione dell'ICI, dovuta dall'espropriato proprietario di aree fabbricabili, in quanto contribuente. Si tratta, in particolare, del condizionamento reciproco delle procedure, sul piano della pregiudizialita' incrociata delle questioni che dovrebbero essere esaminate parallelamente o in successione cronologica, con il conseguente

    1. rischio di conflitti di giudicati che ne possono derivare;

    2. cumulo dei tempi delle due procedure che difficilmente sarebbe compatibile con la ragionevole durata dei processi.

      Altri problemi, evidenziati...

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