N. 161 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 aprile 2011

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 604/2010 aventi ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

Promosso il primo da: Fondazione Ordine Mauriziano, con sede in Torino, via Magellano n. 1, in persona del suo Commissario Liquidatore prof. Giovanni Zanetti, elettivamente domiciliata in Torino, Piazza Solferino 10, presso lo studio dell'Avv. Mario Tortonese, che la rappresenta e difende per procura in atti unitamente all'Avv.to Enrico Grande.

Appellante contro Promed srl, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso gli avvocati Alessandro Tomassini e Fabio Pellegrino, con studio in Torino, via San Quintino n. 36.

Parte appellata e appellante incidentale e contro Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Bonavia ed elettivamente domiciliata presso la sua sede in Torino, via Magellano n. 1.

Terza chiamata appellata.

Udienza collegiale del giorno 11 febbraio 2011.

Premessa in fatto Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 5 marzo 2008 la Fondazione Ordine Mauriziano - premesso che con ricorso depositato in data 28 dicembre 2007 Pro.Med srl aveva ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Torino affermando che era creditrice nei confronti della Fondazione dell'importo capitale di euro 60.358,73 per forniture di carattere sanitario eseguite nel corso degli anni 2004 e 2005 - evocava in giudizio Pro.Med srl per sentire dichiarare, in via pregiudiziale, l'improcedibilita' di ogni domanda proposta nei suoi confronti e, in subordine e nel merito, per sentire dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva e per sentire revocare il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, per sentire respingere ogni domanda proposta nei suoi confronti.

Resisteva Pro.Med srl contestando gli avversi assunti e chiedendo la reiezione dell'opposizione, ovvero la condanna della Fondazione ordine Mauriziano al pagamento della somma ingiunta e, in via subordinata, chiedeva la condanna dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino al pagamento in proprio favore della somma di euro 60.358,73.

Autorizzata l'integrazione del contraddittorio, si costituiva l'Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino contestando gli avversi assunti e chiedendo che fosse dichiarata l'improcedibilita' e che fosse, comunque, respinta ogni domanda formulata da Pro.Med nei suoi confronti.

Il Tribunale di Torino, con sentenza 1/2/10, dichiarava inammissibile la domanda proposta da Pro.Med srl nei confronti della Fondazione Ordine Mauriziano, respingeva la domanda proposta da Promed nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino e compensava tra le parti le spese di lite.

Con atto di citazione in appello del 18 marzo 2010 la Fondazione Ordine Mauriziano proponeva impugnazione avverso la sentenza predetta chiedendo che, fermq, restando la dichiarazione di improcedibilita' della domanda proposta nei suoi confronti, fosse riformata la sentenza sia nella parte che aveva stabilito che tutte le obbligazioni sorte antecedentemente al perfezionamento degli atti di costituzione dell'ASO e alla loro efficacia fossero a carico della Fondazione, sia nella parte in cui aveva compensato le spese di lite.

Costituitosi il contraddittorio anche in appello la Pro.Med srl contestava gli avversi assunti e chiedeva la reiezione...

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