N. 113 ORDINANZA 18 aprile 2012 - 3 maggio 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici: Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 303, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale ordinario di Napoli nel procedimento vertente tra Lenci Diego e Balbi Immacolata ed altre, con ordinanza del 16 maggio 2011, iscritta al n.

270 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che - in un giudizio civile interrotto per morte dell'attore e poi riassunto, dalla controparte, nei confronti degli eredi collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell'articolo 303, secondo comma, del codice di procedura civile - l'adito Tribunale ordinario di Napoli, al fine dell'eventuale preliminare dichiarazione di contumacia dei predetti eredi, non comparsi, ai quali la notifica dell'atto di riassunzione risultava effettuata, per irreperibilita', nelle forme di cui all'articolo 140 stesso codice, con finale restituzione dell'atto al mittente, ha reputato per cio' rilevante, ed inoltre non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, primo comma e 111, secondo comma, della Costituzione onde, di ufficio, ha sollevato con l'ordinanza in epigrafe questione incidentale di legittimita' costituzionale del predetto art. 303, secondo comma, cod. proc. civ. 'nella parte in cui, nel consentire, che, a seguito dell'interruzione del giudizio determinata dalla morte di una parte, l'altra parte possa entro un anno dall'evento morte riassumere il giudizio notificando il ricorso ed il decreto collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto, permette, nell'interpretazione data dalla giurisprudenza, che cio' possa avvenire con le modalita' previste dall'art. 140 c.p.c., anche nel caso in cui l'avviso spedito a mezzo di raccomandata non possa essere consegnato e non sia successivamente ritirato presso l'ufficio postale';

che ad avviso del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT