N. 119 ORDINANZA 4 - 7 aprile 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a, della legge 25 luglio 2005, n.

150), come sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 30 luglio 2007, n. 111 (Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, con una ordinanza del 13 luglio 2010 e con due ordinanze del 9 agosto 2010 rispettivamente iscritte ai numeri 328, 354 e 355 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 43 e 47, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, con tre distinte ordinanze (r.o. nn. 328, 354 e 355 del 2010), ha sollevato - in riferimento agli articoli 3, 51 e 104, primo comma, della Costituzione - altrettante questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a, della legge 25 luglio 2005, n. 150), come sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera b), della legge 30 luglio 2007, n. 111 (Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario);

che il remittente premette, in punto di fatto, di essere investito - in ciascuno dei tre giudizi a quibus - della domanda di annullamento, previa sospensione, del bando di concorso per esami a 350 posti di magistrato ordinario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 99, del 29 dicembre 2009, deducendo, inoltre, che l'art. 2, lettera g), punto 6, del bando individua, quale requisito di ammissione al concorso, l'iscrizione del candidato all'Albo degli avvocati;

che, secondo il remittente, tale...

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