N. 120 ORDINANZA 4 - 7 aprile 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI.

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), promosso dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia - nel procedimento vertente tra F. N. e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) con ordinanza del 2 dicembre 2009, iscritta al n. 175 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di costituzione dell'INPDAP;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da F. N. contro l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), con ordinanza del 2 dicembre 2009 la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), 'nella parte in cui non prevede che anche per i titolari di trattamenti pensionistici diretti liquidati sino alla data del 31 dicembre 1994 l'indennita' integrativa speciale sia parte integrante del trattamento pensionistico';

che, come la Corte dei conti espone, il ricorrente, titolare di due trattamenti pensionistici (uno a carico dell'EMPAM, sul quale e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale, e l'altro, a carico dell'INPDAP, liquidato a decorrere dal 1° marzo 1986), ha chiesto il riconoscimento anche su quest'ultimo trattamento della detta indennita' integrativa, in quanto l'ente previdenziale avrebbe respinto la relativa istanza, presentata in sede amministrativa, 'nel rilievo della persistenza, nell'ordinamento, del divieto di cumulo';

che il giudice a quo osserva come, in virtu' della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della...

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