N. 55 ORDINANZA 9 - 18 febbraio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 61, n. 11-bis, del codice penale, come introdotto dall'art. 1, lettera f), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 luglio 2008, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), promossi dal Tribunale di Agrigento con due ordinanze del 3 marzo 2010 e dal Tribunale di Latina con ordinanza del 27 aprile 2010, rispettivamente iscritte ai nn. 210, 211 e 216 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 33 e 34, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, con ordinanza del 3 marzo 2010 (r.o. n. 210 del 2010), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis, del codice penale;

che il rimettente procede con rito abbreviato nei confronti di un cittadino straniero accusato dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e di lesioni personali (art. 582, primo e secondo comma, cod. pen.), entrambi aggravati, a norma dell'art. 61, numero 11-bis, cod. pen., in quanto commessi da persona che, al momento dei fatti, si trovava illegalmente nel territorio nazionale;

che nell'ambito del medesimo giudizio, con ordinanza del 19 maggio 2009, il rimettente aveva gia' sollevato una questione analoga di legittimita' costituzionale;

che, nelle more del giudizio di costituzionalita', erano intervenute alcune varianti nel quadro normativo di riferimento, ed in particolare una disposizione interpretativa volta ad escludere l'applicazione della circostanza aggravante ai cittadini di Paesi dell'Unione europea (art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2009, n.

94, recante 'Disposizioni in materia di sicurezza pubblica'), nonche' la nuova figura criminosa di 'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato' (art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante 'Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero', introdotto dall'art. 1, comma 16, della citata legge n. 94 del 2009);

che la Corte costituzionale, in base agli indicati mutamenti del quadro normativo, con l'ordinanza n. 66 del 2010, aveva disposto la restituzione degli atti al rimettente, al fine di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione sollevata;

che lo stesso rimettente, tanto premesso, osserva come la questione indicata non avrebbe perso il necessario carattere di rilevanza;

che infatti, essendo provate tanto la condotta illecita dell'imputato quanto la sua condizione di soggiorno irregolare, lo stesso imputato dovrebbe essere condannato ad una pena aumentata ex art. 61, n. 11-bis, cod. pen.;

che tale conclusione non sarebbe incisa dalla sopravvenuta introduzione dell'art. 10-bis del T.u. in materia di immigrazione, perche', alla luce del divieto di applicazione retroattiva, la nuova fattispecie non potrebbe essere contestata all'interessato, e d'altro canto la punizione del reato di soggiorno irregolare non influirebbe sull'aumento di pena dovuto, in ragione della previsione circostanziale, riguardo a fatti che non attengano alla disciplina penale dell'immigrazione;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il Tribunale ribadisce come la norma censurata contrasti, in primo luogo, con il principio di necessaria offensivita' del fatto penalmente rilevante (principio ricavabile dagli artt. 25 e 27 Cost.);

che la violazione delle regole sul soggiorno costituirebbe, nell'economia della previsione aggravante, un mero antecedente cronologico del diverso reato commesso dallo straniero, senza alcun necessario incremento del pericolo o della lesione per l'interesse protetto dalla relativa fattispecie incriminatrice;

che una presunzione di pericolosita' fondata sulla violazione delle norme concernenti i flussi migratori sarebbe priva di legittimazione, anche dopo l'autonomo significato penale assunto dalla relativa condotta, e non avrebbe comunque attinenza alla lesione tipica del diverso reato commesso dallo straniero;

che infatti l'introduzione del nuovo art. 10-bis del d.lgs. n.

286 del 1998 andrebbe letta, alla luce del principio di offensivita', come risposta sanzionatoria ad una condotta concretamente lesiva dell'interesse al controllo dei flussi migratori, e non quale riconoscimento di uno status di pericolosita' connesso alla condizione di soggiorno irregolare;

che la previsione di un aggravamento di pena senza connessione all'offesa tipica del corrispondente reato implica, secondo il rimettente, anche una violazione dell'art. 3 Cost., non trovando giustificazione la differenza di trattamento sanzionatorio istituita, per un identico illecito, tra lo straniero in condizione di soggiorno irregolare ed il cittadino italiano o lo straniero regolarmente presente sul territorio nazionale;

che la conclusione, a parere del Tribunale, e' avvalorata dall'anomalia della previsione censurata rispetto ad altre aggravanti che pure si fondano su comportamenti antecedenti al reato;

che infatti le relative previsioni - a differenza dell'art. 61, numero 11-bis, cod. pen. - consentirebbero sempre una valutazione del giudice circa la concreta incidenza sul disvalore del fatto successivo, o sulla connessa manifestazione di pericolosita' dell'agente;

che in particolare, per l'applicazione della recidiva (art. 99 cod. pen.), occorre che il reato pregresso sia stato accertato con sentenza irrevocabile, e che lo stesso reato sia consistito in un delitto non colposo (mentre il soggiorno irregolare, a fini di applicazione dell'aggravante, viene accertato incidentalmente, e consiste in una mera contravvenzione); occorre inoltre (fuori dai casi indicati al quinto comma dell'art. 99 cod. pen.) che il giudice accerti in concreto la rilevanza del precedente quale espressione di una accentuata colpevolezza e di una maggior pericolosita' (mentre l'aggravante in considerazione andrebbe applicata senza alcuna discrezionalita');

che la fattispecie della latitanza (art. 61, numero 6, cod. pen.) presuppone una valutazione giudiziale, non presuntiva, circa la ricorrenza di gravi indizi della responsabilita' per un precedente delitto e circa la concreta pericolosita' dell'interessato, mentre la previsione censurata si riferisce ad una mera...

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