n. 69 ORDINANZA 8 - 12 aprile 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della sentenza della Corte di cassazione, sezione quinta penale, del 29 novembre 2012, n. 46340 e delle ordinanze della Corte di appello di Milano, sezione quarta penale, del 28 gennaio 2013 e del 4 febbraio 2013, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, depositato in cancelleria l'11 febbraio 2013 ed iscritto al n. 4 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2013, fase di ammissibilita'. Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 2013 il Giudice relatore Paolo Grossi. Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte di cassazione, in riferimento alla sentenza n. 46340 del 29 novembre 2012, con la quale la quinta sezione penale della medesima Corte, in accoglimento dei ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano e dalle parti civili, ha annullato con rinvio la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano il 15 dicembre 2010, con la quale era stata confermata la declaratoria di improcedibilita' della azione penale, ai sensi dell'art. 202 del codice di procedura penale, nei confronti di Pollari Nicolo', Di Troia Raffaele, Ciorra Giuseppe, Mancini Marco e Di Gregori Luciano;

che il ricorso e' inteso a sollecitare l'annullamento della indicata sentenza della Corte di cassazione anche nella parte in cui detta pronuncia ha, a sua volta, annullato «le ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010, con cui la Corte di appello di Milano aveva ritenuto l'inutilizzabilita' delle dichiarazioni rese dagli allora indagati Ciorra, Di Troia, Di Gregori e Mancini nel corso degli interrogatori cui erano stati sottoposti nella fase delle indagini preliminari»;

che il ricorso in questione e' stato proposto anche nei confronti della Corte di appello di Milano, quale giudice di rinvio, in riferimento alla ordinanza emessa il 28 gennaio 2013, con la quale e' stata accolta la richiesta di produzione dei verbali degli interrogatori resi dai predetti imputati, avanzata dalla locale Procura generale, in ossequio alla sentenza della Corte di cassazione di cui innanzi si e' detto, ammettendo altresi' la produzione, da parte della difesa dell'imputato Mancini, della nota dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Estera (AISE) del 25 gennaio 2013, prot. n. 13631/2.2/4/GG.02, recante la comunicazione al predetto imputato del contenuto della nota del Dipartimento Informazioni della Sicurezza (DIS), nella quale era stato rappresentato che il Presidente del Consiglio dei ministri aveva rilevato la «perdurante vigenza del segreto di Stato, cosi' come apposto, opposto e confermato nel corso del procedimento penale avente ad oggetto il fatto storico del sequestro Abu Omar dai Presidenti del Consiglio pro tempore, su tutti gli aspetti attinenti a qualsiasi rapporto intercorso tra servizi di intelligence nazionali e stranieri, ancorche' in qualche modo collegati o collegabili con il fatto storico costituito dal sequestro in questione, nonche' agli interna corporis, intesi quali modalita' organizzative ed operative»;

che a tal proposito, rievocate le articolate vicende che hanno contrassegnato l'iter del procedimento penale, il ricorrente osserva come tanto la sentenza della Corte di cassazione quanto la richiamata ordinanza pronunciata dalla Corte di appello di Milano quale giudice di rinvio, nonche' l'ordinanza con cui la medesima Corte...

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