n. 306 ORDINANZA 4 - 12 dicembre 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 569, comma 4, del codice di procedura penale, promosso dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento penale a carico di G.A., con ordinanza del 13 novembre 2012, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. Ritenuto che la Corte d'appello di Torino, con ordinanza del 13 novembre 2012, pervenuta a questa Corte il 14 gennaio 2013 (r.o. n. 9 del 2013), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 569, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel disciplinare gli effetti di un ricorso immediato per cassazione, prevede il rinvio al giudice competente per l'appello senza fare «eccezione per l'ipotesi in cui la sentenza annullata non sia stata pronunciata in esito a giudizio di primo grado previo contraddittorio (dibattimento, giudizio abbreviato)»;

che il giudice rimettente riferisce che, in seguito a un annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., e' stato chiamato a trattare un procedimento penale per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che nei confronti dell'imputato il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Biella aveva emesso un decreto penale di condanna per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico, accertato a mezzo etilometro, pari a 1,10 grammi per litro (primo esame) e 1,12 grammi per litro (secondo esame);

che il Giudice per le indagini preliminari, «senza che il decreto fosse notificato» all'imputato, aveva richiesto al pubblico ministero un parere sulla possibilita' di emettere una sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., «essendo nelle more intervenuta depenalizzazione del reato per cui si procede»;

che, in seguito al parere favorevole dell'organo dell'accusa, il giudice per le indagini preliminari aveva revocato il decreto penale di condanna, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per la contravvenzione contestata...

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