N. 93 ORDINANZA 4 - 18 aprile 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promossi dalla Corte d'appello di Messina con ordinanza dell'11 maggio 2011 e dalla Corte di cassazione con ordinanza del 20 luglio 2011, iscritte ai nn.

225 e 239 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46 e 48, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto che la Corte di cassazione, quinta sezione penale, con ordinanza del 20 luglio 2011 (r.o. n. 239 del 2011), ha sollevato, per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (d'ora in avanti 'CEDU'), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), che esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se piu' brevi, ai processi gia' pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione;

che il giudice a quo premette che, con sentenza emessa il 23 marzo 2010, la Corte d'appello di Roma aveva confermato la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva condannato A.D.B. per il reato di bancarotta fraudolenta societaria ex art. 223, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e che l'imputato aveva proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione contro la...

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