N. 95 ORDINANZA 4 - 18 aprile 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 91, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promossi dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, con ordinanze del 5 e del 26 maggio 2011, iscritte ai nn. 203 e 204 del registro ordinanze del 2011, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, con ordinanza del 5 maggio 2011, ha sollevato - in riferimento agli articoli 3, 24, secondo e terzo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione - questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 91, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui esclude l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di coloro che siano stati condannati per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, precludendo al giudice di verificare se detti reati abbiano effettivamente prodotto un reddito tale da superare, per l'anno antecedente alla richiesta, la soglia massima stabilita per l'accesso al beneficio;

che il rimettente e' chiamato a deliberare, nell'ambito di un procedimento di esecuzione penale, sulla domanda di patrocinio a spese dell'erario proposta da persona che, in epoca molto risalente, ha riportato condanne in ordine al delitto di associazione di tipo mafioso e, piu' volte, riguardo a violazioni di norme penali tributarie;

che lo stesso rimettente, salva l'eventualita' di verifiche puntuali (specie riguardo ad eventuali proventi ricavati da alcuni terreni 'di famiglia', citati in un rapporto dei servizi sociali), stima attendibile la dichiarazione del richiedente d'aver conseguito redditi inferiori alla soglia fissata dalle legge per l'accesso al patrocinio, anche alla luce delle condizioni personali e familiari dell'interessato (totalmente invalido, con figlia invalida e con connessi redditi da pensione);

che il Tribunale ritiene dunque superabile, nel caso concreto, la presunzione relativa di 'abbienza' posta dal comma 4-bis dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella portata assunta per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2010, dichiarativa della illegittimita' della norma nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva in ordine a determinati reati (tra i quali il delitto di associazione mafiosa) il reddito si dovesse ritenere superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocino, non ammetteva la prova contraria;

che non sarebbe invece superabile - prosegue il Tribunale la preclusione assoluta posta, con riguardo ai reati tributari, dal primo comma dell'art. 91 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002, tale da inibire (in quanto inutile) ogni eventuale approfondimento a proposito dei mezzi finanziari e dei redditi effettivamente conseguiti dall'instante;

che la norma censurata, tuttavia, sarebbe esposta agli stessi rilievi che hanno indotto la Corte costituzionale...

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