N. 330 ORDINANZA 3 - 17 novembre 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO , Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO,

Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 24, comma 4, e 40, comma 4, della legge della Regione Veneto 21 novembre 2008, n. 21 (Disciplina degli impianti a fune adibiti al servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 23 gennaio 2009, depositato in cancelleria il 27 gennaio 2009 ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2009.

Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso del 23 gennaio 2009, depositato il 27 gennaio 2009 (reg. ric.

n. 5 del 2009), ha impugnato gli articoli 24, comma 4, e 40, comma 4, della legge della Regione Veneto 21 novembre 2008, n. 21 (Disciplina degli impianti a fune adibiti al servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve);

che, ad avviso del ricorrente, entrambe le disposizioni censurate, nella parte in cui rinviano alla disciplina dettata dalla legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 27 (Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche), come successivamente modificata dalle leggi della Regione Veneto 26 novembre 2004, n. 23 (Modificazioni di leggi regionali in materia di potesta' regolamentare), e 20 luglio 2007, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 'Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche'), si porrebbero in contrasto con gli artt.

117, secondo comma, lettere e) e l), e 97 della Costituzione;

che nel giudizio si e' costituita la Regione Veneto, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, non fondato;

che, in prossimita' dell'udienza pubblica, gli artt. 3 e 4 della legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 4 (Modifiche alla legge regionale...

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