N. 322 ORDINANZA 3 - 11 novembre 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI.

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli 709, quarto comma, e 709-ter del codice di procedura civile promossi dal Tribunale di Cagliari con due ordinanze del 28 novembre 2009, iscritte ai numeri 126 e 137 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 18 e 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2010 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 28 novembre 2009, il Tribunale ordinario di Cagliari, in composizione collegiale chiamato a pronunciarsi su un reclamo proposto, ex articolo 669-terdecies del codice di procedura civile, avverso un'ordinanza con la quale il giudice istruttore, nell'ambito di un procedimento di separazione giudiziale, aveva modificato le condizioni economiche stabilite dal presidente del tribunale - ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 709, quarto comma, del medesimo codice, 'nella parte in cui non consente di sottoporre a reclamo davanti al Tribunale, in composizione collegiale, le ordinanze del giudice istruttore in materia di revoca o modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal presidente del tribunale nell'interesse della prole e dei coniugi ai sensi dell'art. 708, 3° comma, c.p.c.';

che il rimettente rileva innanzitutto che 'nell'ambito del giudizio di separazione, disciplinato dagli artt. 706 e seguenti cod.

proc. civ., non esiste alcuna disposizione che espressamente consenta [neppure con interpretazione estensiva o analogica] il reclamo delle ordinanze di revoca o modifica dei cosiddetti provvedimenti presidenziali, adottate dal giudice istruttore'; cio' in quanto i provvedimenti provvisori di separazione non rivestono carattere cautelare, presentando essi viceversa 'un carattere meramente sommario, essendo emanati nel corso del giudizio ordinario di cognizione' e 'destinati ad essere assorbiti nella sentenza definitiva di merito'; per cui 'il rapporto tra questi provvedimenti e la sentenza definitiva - diversamente che per le misure cautelari non si pone in termini di conferma, revoca o riforma';

che, d'altronde, per il collegio non appare 'applicabile alle ordinanze del giudice istruttore, nell'attuale situazione normativa, alcun mezzo di impugnativa alternativo al reclamo ex art.

669-terdecies c.p.c.', giacche' nonostante l'evoluzione della disciplina di cui agli artt. 708 e 709 cod. proc. civ. - modificati entrambi dall'articolo 2, comma 3, lettera e-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito con...

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