N. 321 ORDINANZA 3 - 11 novembre 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promossi dal Giudice di pace di Trieste con due ordinanze del 14, una ordinanza del 19 gennaio 2010 ed un'altra del 14 gennaio 2010, rispettivamente iscritte ai nn. da 130 a 132 e 135 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19 e 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2010 il giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con quattro ordinanze di analogo tenore, emesse il 14 gennaio 2010 (r.o. n. 130, n. 131 e n. 135 del 2010) e il 19 gennaio 2010 (r.o. n. 132 del 2010), nel corso di processi penali nei confronti di stranieri imputati del reato previsto dalla norma censurata, il Giudice di pace di Trieste ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 27 e 117 della Costituzione, dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), il quale punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, 'salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del [citato] testo unico nonche' di quelle di cui all'art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68';

che il giudice a quo riferisce che, nel corso dell'udienza, il pubblico ministero (nei casi di cui alle ordinanze r.o. n. 129, n.

131 e n. 135 del 2010) ovvero il difensore dell'imputato, con l'adesione della parte pubblica (nel caso di cui all'ordinanza r.o.

n. 130 del 2010), avevano eccepito l'illegittimita' costituzionale del citato art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998: eccezioni di cui vengono sintetizzati i contenuti;

che nell'ordinanza r.o. n. 132 del 2010 la questione e', invece, sollevata d'ufficio;

che la norma impugnata si porrebbe in contrasto, in primo luogo, con l'art. 27 Cost., giacche' la comminatoria di una pena pecuniaria nei confronti di persone prive di fonti di reddito risulterebbe 'meramente pretestuosa' e inidonea ad esplicare qualsiasi funzione rieducativa;

che sarebbe inoltre violato l'art. 24 Cost., in quanto la norma censurata non consentirebbe all'imputato 'di dimostrare efficacemente [...] a fini assolutori la esistenza di una qualche causa di giustificazione';

che risulterebbe leso anche l'art. 117 Cost., in riferimento all'art. 14 della 'Convenzione Onu sui Diritti dell'Uomo' [recte:

della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948] e all'art. 5 del 'Preambolo del Protocollo della Convenzione di Palermo 12-15 dicembre 2000' [recte: del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, adottato dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000], in forza del quale 'i migranti non diventano assoggettabili all'azione penale per il fatto di essere oggetto delle condotte di cui all'art. 6';

che l'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 si porrebbe, poi, in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto plurimi profili;

che la scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza 'clandestini' dello straniero nello Stato italiano risulterebbe, infatti, irragionevole, stante la coincidenza dell'ambito applicativo della nuova fattispecie criminosa con quello della preesistente misura amministrativa dell'espulsione;

che apparirebbe, altresi', priva di ogni valida ragione giustificativa la preclusione dell'oblazione di cui all'art. 162 del codice penale, sancita dalla norma censurata;

che sarebbe ravvisabile, inoltre, una irragionevole disparita' di trattamento rispetto alla fattispecie criminosa contemplata dall'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, che punisce lo straniero inottemperante all'ordine di allontanamento del questore solo ove lo stesso si trattenga nel territorio dello Stato oltre il termine stabilito e 'senza giustificato motivo':

limitazione che non si rinviene, per contro, nella disposizione impugnata;

che detta disposizione - sottoponendo a pena il 'migrante economico' -...

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