N. 323 ORDINANZA 3 - 11 novembre 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge della Regione Liguria del 25 novembre 2009, n. 57, recante 'Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale) e ad altre disposizioni regionali in materia sanitaria' promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 22 gennaio 2010, depositato in cancelleria il 2 febbraio 2010 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2010.

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2010 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 22 gennaio 2010 e depositato il successivo 2 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto, in riferimento agli articoli 3, 41 e 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge della Regione Liguria del 25 novembre 2009, n. 57, recante 'Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale) e ad altre disposizioni regionali in materia sanitaria';

che la legge regionale censurata ha apportato modifiche alla legge della Regione Liguria 7 dicembre 2006, n. 417 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale);

che, in particolare, la norma impugnata e' venuta ad integrare l'art. 2 della legge della Regione Liguria 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati.

Recepimento del d.P.R. 14 gennaio 1997), prevedendo l'aggiunta, dopo il comma 6, di due ulteriori commi, vale a dire, il comma 6-bis e il comma 6-ter;

che il comma 6-bis prevede che 'In attesa dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 8-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed integrazioni, gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie condotte da sanitari in forma singola ed associata non necessitano...

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