N. 318 ORDINANZA 3 - 11 novembre 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi dal Giudice di pace di Lecco, sezione distaccata di Missaglia, con ordinanza del 26 novembre 2009, dal Giudice di pace di La Spezia con sei ordinanze del 6 ottobre e con due ordinanze del 3 novembre 2009, dal Tribunale di Trento con ordinanza del 25 settembre 2009, dal Giudice di pace di Vasto con ordinanza del 19 ottobre 2009 e dal Giudice di pace di Perugia con ordinanza del 21 dicembre 2009, ordinanze rispettivamente iscritte ai nn. 13, da 34 a 41, 73, 78 e 114 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6, 8, 12 e 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2010 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Giudice di pace di Lecco, sezione distaccata di Missaglia, con ordinanza del 26 novembre 2009 (r.o. n. 13 del 2010), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come introdotto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui non esclude, per i casi in cui ricorra un 'giustificato motivo', la rilevanza penale dell'indebito trattenimento dello straniero sul territorio dello Stato;

che il rimettente procede nei confronti di una cittadina straniera denunciata, in occasione degli accertamenti riguardanti fatti ulteriori, per il reato di 'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato', essendosi in particolare trattenuta in Italia pur dopo la risalente scadenza del suo permesso di soggiorno;

che lo stesso rimettente dubita della conformita' a Costituzione di una norma che, come quella censurata, sia priva di una clausola di esclusione della punibilita' per fatti commessi in presenza di un 'giustificato motivo';

che infatti una clausola corrispondente, nell'ambito della fattispecie prevista dall'art. 14, comma 5-ter, dello stesso d.lgs.

n. 286 del 1998, sarebbe stata piu' volte valorizzata dalla Corte costituzionale quale 'valvola di sicurezza' del sistema repressivo in materia di immigrazione, necessaria ad assicurare il rispetto dei principi di colpevolezza e proporzionalita' (sono citate le sentenze n. 5 del 2004 e n. 22 del 2007);

che dovrebbe considerarsi, in particolare, come la Costituzione imponga un regime di scusabilita' dell'ignoranza incolpevole a proposito della legge penale, e come la rilevanza del 'giustificato motivo' assicuri l'effettivita' del principio in una materia segnata per lo straniero da difficolta' di comprensione, anche di ordine linguistico, circa le norme dell'ordinamento giuridico nazionale;

che, inoltre, sarebbe violato il principio di uguaglianza, non essendo giustificata la discriminazione tra la situazione di indebito trattenimento regolata dalla disposizione censurata e quella punita a norma dell'art. 14, comma 5-ter, del T.u. in materia di immigrazione, visto che le condotte a raffronto, pur presentando diversa gravita', sarebbero pienamente assimilabili sotto il profilo strutturale;

che il giudice a quo assume, in riferimento al caso di specie, che la difesa non avrebbe avuto la possibilita' di documentare le ragioni per le quali l'imputata, dopo la scadenza del suo permesso di soggiorno, non si e' allontanata dal territorio nazionale, proprio in quanto i motivi della condotta sarebbero attualmente irrilevanti;

che la necessita' di conferire rilievo scriminante al 'giustificato motivo' risulterebbe tanto piu' evidente, di contro, considerando la concreta fattispecie, ove l'imputata, quanto meno nel momento della richiesta di presentazione immediata al giudizio, si trovava detenuta per altra causa, e dunque di fatto impossibilitata a lasciare il territorio nazionale;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto nel giudizio mediante atto depositato in data 2 marzo 2010, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata infondata;

che la norma censurata, ad avviso della difesa dello Stato, sarebbe frutto del ragionevole esercizio della discrezionalita' spettante al legislatore, anche in rapporto alla mancata previsione della 'scriminante atipica';

che sarebbe priva di fondamento la comparazione istituita dal rimettente tra la predetta norma e quella prevista all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, data l'obiettiva disomogeneita' delle relative fattispecie;

che andrebbe considerata, nel caso concretamente sottoposto a giudizio, la condizione detentiva dell'imputata, tale da determinare l'irrilevanza penalistica del mancato suo allontanamento dal territorio nazionale;

che il Giudice di pace di La Spezia, con otto diverse ordinanze di identico tenore, deliberate in date comprese tra il 6 ottobre ed il 3 novembre 2009 (r.o. numeri da 34 a 41 del 2010), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, come introdotto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui non prevede la ricorrenza di un 'giustificato motivo' quale esimente della condotta sanzionata;

che, nei provvedimenti indicati, il rimettente osserva come la norma censurata, pur avendo 'funzione sussidiaria' rispetto a quella contenuta nell'art. 14, comma 5-ter, dello stesso d.lgs. n.

286 del 1998, non contenga un'analoga fattispecie di esclusione della punibilita';

che, su questa premessa, il giudice a quo esprime un 'dubbio di legittimita' costituzionale', evocando nel solo dispositivo delle proprie ordinanze, quali parametri violati, gli artt. 3 e 27 Cost.;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto nel giudizio r.o. n. 40 del 2010, mediante atto depositato in data 16 marzo 2010, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata 'inammissibile e...

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