n. 58 ORDINANZA 24 - 27 marzo 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4, comma 3, 9, comma 4, e 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, nel procedimento vertente tra S.E. e il Ministero dell'interno, con ordinanza del 19 novembre 2012, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro. Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con ordinanza del 19 novembre 2012, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, comma 3 («applicato in correlazione con il successivo art. 5, comma 5»), 9, comma 4, e 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), «nelle parti in cui le condanne con provvedimenti irrevocabili per uno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale, nonche' le condanne, anche non definitive, per delitti non colposi, di cui all'art. 381 del codice di procedura penale sono considerate "automaticamente" ostative al rilascio del permesso di soggiorno, ivi compreso quello per soggiornanti CE di lungo periodo, senza che l'effettiva pericolosita' per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato del cittadino extracomunitario sia concretamente valutata di volta in volta dall'Amministrazione»;

che, secondo il rimettente, il cittadino extracomunitario S.E. ha chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, con istanza rigettata dal Questore della Provincia di Reggio Calabria, in quanto, con sentenza del Tribunale ordinario di Locri del 12 febbraio 2007, confermata con sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 28 ottobre 2008, divenuta irrevocabile il 13 gennaio 2009, e' stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per il reato di cui all'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e, con altra sentenza dello stesso Tribunale del 6 aprile 2007, e' stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 171-ter di detta legge, condanne ritenute ostative al rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo;

che S.E. ha impugnato il suindicato provvedimento, formulando tre motivi di censura ed il TAR, con ordinanza del 24 ottobre 2012, ha accolto la domanda cautelare, disponendo la sospensione di detto provvedimento sino all'esito della decisione della questione di legittimita' costituzionale;

che ad avviso del giudice a quo l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 stabilisce, tra l'altro, che «Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale», mentre l'art. 5, comma 5, di detto decreto legislativo, a sua volta, dispone: «il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato rilasciato, esso e' revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato» e, in riferimento al lavoro autonomo, il successivo art. 26, comma 7-bis, dispone che «la...

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