n. 56 ORDINANZA 24 - 27 marzo 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma. 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, promosso dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia nel procedimento vertente tra la Meliorfactor s.p.a. e l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale 1 di Milano, con ordinanza del 21 dicembre 2011, iscritta al n. 105 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visti l'atto di costituzione della Emilia Romagna Factor s.p.a., quale incorporante della Meliorfactor s.p.a., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2014 il Giudice relatore Sabino Cassese. Ritenuto che, con ordinanza del 7 ottobre 2011, depositata in cancelleria il 21 dicembre 2011 e iscritta al n. 105 del registro ordinanze dell'anno 2012, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in relazione agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione;

che l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 stabilisce che l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) «ha carattere reale e non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi», mentre l' art. 6 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, ha dettato norme sulla deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi, prevedendo che «1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, e' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati. 2. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i quali e' stata comunque presentata, entro il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno diritto, con le modalita' e nei limiti stabiliti al comma 4, al rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale, come determinata ai sensi del comma 1»;

che il giudizio principale, secondo quanto riferisce il giudice rimettente, trae origine dal silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle entrate di Milano alla...

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