N. 99 ORDINANZA 21 - 24 marzo 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO.

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI.

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 2, primo comma, e 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) e dell'articolo 9, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), promosso dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria nel procedimento vertente tra Renga Gabriella e l'I.N.P.D.A.P. ed altri con ordinanza del 25 maggio 2010 iscritta al n. 265 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1 serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2011 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che, con ordinanza del 25 maggio 2010, il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale: dell'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), 'nella parte in cui nega il diritto alla buonuscita al 'personale supplente delle scuole di istruzioni primarie e secondarie e degli istituti professionali di istruzione artistica''; dell'art. 3, primo comma, dello stesso d.P.R.

n. 1032 del 1973, 'nella parte in cui richiede per la maturazione della buonuscita 'almeno un anno di iscrizione al Fondo''; dell'art.

9, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), 'nella parte in cui subordina il diritto all'indennita' di fine rapporto ad 'almeno un anno di servizio continuativo'';

che il rimettente e' chiamato a giudicare sul ricorso proposto da un'insegnante di musica ai fini dell'accertamento del diritto a conseguire l'indennita' di buonuscita (ai sensi del d.P.R.

n. 1032 del 1973) e l'indennita' di fine rapporto (ai sensi del d.lgs.C.p.S. n. 207 del 1947), in relazione al periodo di insegnamento - di complessivi trentaquattro anni - non di ruolo, bensi' svolto in forza di una serie di incarichi continuativi, non essendo stata la medesima mai inserita nei ruoli del personale statale;

che il giudice a quo esclude di poter accogliere l'eccezione di prescrizione quinquennale delle pretese azionate dalla ricorrente, avanzata dalle Amministrazioni convenute, non essendo ancora decorso detto termine prescrizionale in ragione della ritenuta cessazione del...

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