N. 95 ORDINANZA 9 - 21 marzo 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promossi dal Giudice di pace di Pistoia con sei ordinanze del 15 febbraio 2010, rispettivamente iscritte ai nn. da 283 a 288 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che, con sei ordinanze di analogo tenore, tutte in data 15 febbraio 2010, il Giudice di pace di Pistoia ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'articolo 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica);

che il rimettente, premesso di doversi pronunciare 'nel procedimento penale a carico dell'imputato' (non meglio individuato), ritiene la questione 'sicuramente rilevante poiche' l'imputato e' chiamato a rispondere del reato di ingresso/soggiorno illegale nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10 bis D. L.vo 286/98. Non solo ma nel caso di specie va sottolineato che sussiste in concreto la ricorrenza della causa di giustificazione del 'giustificato motivo' cosi' come descritta dalla giurisprudenza che si e' consolidata in materia di applicazione del delitto sub art. 14 comma ter';

che, passando a trattare della non manifesta infondatezza, il giudice a quo ritiene violato, in primo luogo, l'art. 3 Cost. 'sotto il profilo della irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nel territorio dello Stato pur in presenza di altri rimedi normativi';

che, a suo avviso, criminalizzare una condotta dovrebbe essere...

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