N. 18 ORDINANZA 12 - 20 gennaio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 20, comma 1, della legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n.

4 (Nuove norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), promosso dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel procedimento vertente tra la Provincia di Napoli ed altre e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3653 del 30 gennaio 2008 ed altra, con ordinanza del 18 marzo 2009, iscritta al n. 200 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

Udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 2010 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Udito l'avvocato Vincenzo Cocozza per la Regione Campania.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo del Lazio, sezione I, con ordinanza emessa il 18 marzo 2009, ha sollevato, in riferimento all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 20, comma 1, della legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4 (Nuove norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), nella parte in cui impone un determinato modello gestorio per l'affidamento per il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Province;

che la norma impugnata prevede che 'la Provincia affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull'evidenza pubblica mediante la costituzione di soggetti a totale o prevalente capitale pubblico';

che il giudice rimettente...

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