N. 19 ORDINANZA 12 - 20 gennaio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3, e 2 della legge della Regione Lazio 16 aprile 2009, n. 14 (Disposizioni in materia di personale), promosso dal Consiglio di Stato nel procedimento vertente tra M.G.M. ed altri e la Regione Lazio ed altri con ordinanza del 4 agosto 2009 iscritta al n. 147 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visti gli atti di costituzione di M.G.M. ed altri e di Confedir,

Direr, Direr- Dirl Lazio;

Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2010 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 51, 81, 97, 111, 113 e 117, secondo comma, lettera

l), della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3, nelle parti in cui ricorrono le parole 'qualifica e' [rectius: 'qualifica o'] e 2, della legge della Regione Lazio 16 aprile 2009, n. 14 (Disposizioni in materia di personale);

che il giudizio principale ha ad oggetto la legittimita' del regolamento della Giunta regionale 10 maggio 2001, n. 2 (Regolamento di attuazione dell'art. 22, comma 8, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25), disciplinante il procedimento relativo al nuovo inquadramento del personale interessato alla c.d. perequazione prevista dall'art. 22 della legge della Regione Lazio 1° luglio 1996, n. 25 (Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale), il quale ha stabilito che, ai fini della soluzione delle sperequazioni determinatesi in sfavore del personale regionale non destinatario di alcune precedenti leggi regionali, si sarebbe provveduto 'con successivo provvedimento';

che il rimettente espone che, nel giudizio di primo grado, il Tribunale amministrativo per il Lazio aveva dichiarato illegittimo il predetto regolamento con sentenza i cui effetti esecutivi erano stati confermati, in sede cautelare, da esso Consiglio di Stato ed aggiunge di ritenere meritevole di conferma, anche nel pendente giudizio di merito di secondo grado, la tesi sostenuta dal giudice di primo grado, ma...

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