N. 181 ORDINANZA 2 - 11 luglio 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.

30 della legge 30 dicembre1991, n. 413), sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 della Costituzione.

Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente Franco GALLO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, nel procedimento cautelare vertente tra la s.r.l. Diamante Fruit e l'Agenzia delle entrate, ufficio di Acireale, con ordinanza del 20 ottobre 2011, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consigli dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2012 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento instaurato a seguito dell'istanza proposta da una contribuente per ottenere, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione di una sentenza tributaria di secondo grado impugnata per cassazione, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza pronunciata e depositata il 20 ottobre 2011, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 della Costituzione questione di legittimita' del comma 1 (unico comma) dell'art. 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), il quale stabilisce che 'Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, escluso l'art. 337 e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto';

che il primo comma dell'art. 337 del codice di procedura civile prevede, a sua volta, che 'L'esecuzione della sentenza non e' sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli artt. 283, 373, 401 e 407';

che il primo comma dell'art. 373 cod. proc. civ., infine, stabilisce che 'Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice...

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