N. 144 ORDINANZA 18 - 20 aprile 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), rispettivamente aggiunto e modificato dall'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nonche' dell'art.

62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1 della medesima legge n. 94 del 2009, promossi dal Giudice di pace di Agrigento con ordinanza del 15 dicembre 2009, dal Tribunale di Modena con ordinanza del 4 novembre 2009, dal Giudice di pace di Marano di Napoli con ordinanza del 20 novembre 2009, dal Giudice di pace di Cagliari con ordinanza dell'11 marzo 2010, dal Giudice di pace di Chiavenna con ordinanza del 13 aprile 2010, dal Giudice di pace di Pistoia con 5 ordinanze del 25 febbraio 2010, dal Giudice di pace di Valdagno con 4 ordinanze del 23 marzo 2010, rispettivamente iscritte ai nn. 136, 140, 168, 187, 207 e da 289 a 297 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20, 21, 23, 25, 28, 40 e 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto:

che, con ordinanza del 15 dicembre 2009 (r.o. n. 136 del 2010), il Giudice di pace di Agrigento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 117 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), rispettivamente aggiunto e modificato dall'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nonche' dell'art. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1 della medesima legge n. 94 del 2009;

che il giudice a quo premette di essere investito del processo penale nei confronti di ventuno cittadini extracomunitari, imputati del reato previsto dall'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, per avere fatto illegalmente ingresso nel territorio dello Stato;

che dall'istruttoria dibattimentale era emerso che gli imputati sottoposti a controllo dalle forze di polizia il 16 agosto 2009 erano giunti presso l'isola di Lampedusa a bordo di un'imbarcazione da pesca lasciata alla deriva, senza essere muniti di valido titolo per l'ingresso nel territorio nazionale;

che, ad avviso del rimettente, il citato art. 10-bis del d.lgs.

n. 286 del 1998 - nel punire con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato - violerebbe il principio di necessaria offensivita' del reato, ricavabile dagli artt. 25 e 27 Cost., in forza del quale il ricorso alla sanzione penale sarebbe consentito solo a tutela di beni giuridici di rilievo costituzionale;

che, lungi dal ledere beni di tal fatta, le condotte punite dalla norma censurata si risolverebbero in una mera 'disobbedienza' alla disciplina regolativa dei flussi migratori: 'disobbedienza' che alla luce delle sentenze n. 78 e n. 22 del 2007 di questa Corte - non potrebbe essere ritenuta, di per se', indice di particolare pericolosita' sociale;

che la norma incriminatrice finirebbe, quindi, per reprimere una condizione individuale - quella di migrante - in contrasto con la fondamentale garanzia in materia penale, in forza della quale si puo' essere puniti solo per la commissione di fatti materiali;

che sarebbero violati, in pari tempo, i principi di ragionevolezza, proporzionalita' e sussidiarieta', desumibili dagli artt. 3, 25 e 27 Cost., in virtu' dei quali il ricorso alla sanzione penale dovrebbe costituire l'extrema ratio, ipotizzabile solo quando lo scopo protettivo non possa essere raggiunto tramite altri strumenti;

che, nella specie, la nuova incriminazione sarebbe chiaramente finalizzata ad allontanare lo straniero 'irregolare' dal territorio dello Stato: cio' desumendosi dalla della sua complessiva disciplina sostanziale e processuale, e in particolare dagli artt. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 e 62-bis del d.lgs. n. 274 del 2000, che consentono al giudice di sostituire la pena pecuniaria con la misura dell'espulsione;

che il predetto obiettivo risulta, tuttavia, gia' conseguibile, nei medesimi termini, tramite l'istituto dell'espulsione amministrativa, al cui ambito applicativo la nuova fattispecie criminosa si sovrappone, risultando, percio', del tutto inutile;

che la norma censurata violerebbe, ancora, il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.): ai sensi del comma 5 dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, il giudice deve infatti emettere sentenza di non luogo a procedere per il reato in esame allorche' abbia notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento differito alla frontiera dello straniero; con la conseguenza che la medesima condotta verrebbe trattata in modo differenziato a seconda che l'autorita' amministrativa - in base a proprie scelte discrezionali e alla disponibilita' di mezzi - proceda o meno all'espulsione o al respingimento dell'imputato prima della conclusione del giudizio;

che l'art. 3 Cost. sarebbe leso anche sotto l'ulteriore profilo della ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n.

286 del 1998, non essendo prevista la non punibilita' del fatto commesso per 'giustificato motivo';

che la norma denunciata violerebbe, infine, l'art. 117 Cost., ponendosi in contrasto con il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale per combattere il traffico illecito di migranti, adottato il 15 dicembre 2000, il quale, nell'impegnare ogni Stato aderente a conferire carattere di reato a una serie di condotte attinenti al traffico dei migranti (art. 6), statuisce, all'art. 5, che 'i migranti non diventano assoggettati all'azione penale fondata sul presente protocollo per il fatto di essere stati oggetto delle condotte di cui all'art. 6'; obbligando, inoltre, all'art. 16, gli Stati contraenti a prendere adeguate misure a tutela dei migranti la cui vita o incolumita' e' posta in pericolo dalle predette condotte;

che, con ordinanza del 4 novembre 2009 (r.o. n. 140 del 2010), il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 30, 32 e 117 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede come reato il soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, e dell'art. 16, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nella parte in cui prevede che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui al citato art. 10-bis, possa sostituire la pena pecuniaria con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni;

che il giudice a quo premette di essere chiamato a celebrare il giudizio direttissimo nei confronti di uno straniero proveniente dalla Tunisia, tratto in arresto per il delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), perche' trovato in possesso di sostanza stupefacente;

che al momento dell'arresto, lo straniero era risultato privo di permesso di soggiorno o di altro titolo che gli consentisse di permanere nel territorio dello Stato, sicche' il giudizio direttissimo era stato instaurato anche per i reati connessi di cui agli artt. 10-bis e 6, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, per essersi l'imputato introdotto e trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato e per non aver ottemperato all'obbligo di esibire i documenti di identificazione e il permesso di soggiorno;

che, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs.

n. 286 del 1998 (oltre che della collegata previsione di cui all'art.

16, comma 1, dello stesso decreto legislativo), il giudice a quo ha disposto la separazione dei processi;

che, anche dopo detta separazione, il Tribunale rimettente si reputa comunque legittimato a sollevare la questione, essendosi ormai radicata la propria competenza in ordine al reato previsto dalla norma censurata in virtu' del principio della perpetuatio iurisdictionis;

che, ad avviso del giudice a quo, l'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 va sottoposto a scrutinio di costituzionalita' limitatamente alla parte in cui prevede come reato la condotta di...

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