N. 143 ORDINANZA 18 - 20 aprile 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale aventi ad oggetto: l'art.

2, comma 212, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)'; gli artt. 9 e 10, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), cosi' come modificati dall'art. 2, comma 212, lettere a) e b), della legge n. 191 del 2009, e l'art. 30, comma 1, del predetto d.P.R. n. 115 del 2002; l'art. 10, comma 6-bis, n. 2 del T.U. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 2, comma 212, legge n. 191 del 2009, e l'art. 23, comma 10, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); promossi con ordinanze emesse, rispettivamente, dal Giudice di pace di Ficarolo il 24 febbraio 2010, dal Giudice di pace di Varazze il 27 aprile 2010 e dal Giudice di pace di Fermo il 22 aprile 2010, iscritte ai nn. 254, 258 e 345 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38 e 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto:

che, con ordinanza del 24 febbraio 2010, il Giudice di pace di Ficarolo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale in via incidentale dell'art. 2, comma 212, della legge 23 dicembre 2009, n.

191, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)':

che, secondo il rimettente, la norma censurata, introducendo il comma 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ha previsto l'obbligo del pagamento del contributo unificato - pari a euro 30,00 oltre ad euro 8,00 per bollo, fino ad un massimo di euro 170,00 - anche in caso di proposizione di un ricorso innanzi al Giudice di Pace avverso sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

che, sottolinea il rimettente, tale disposizione, incidendo sulle procedure della predetta legge n. 689 del 1981, frappone un ostacolo all'accesso alla giurisdizione, dato che numerose sanzioni amministrative, opponibili con il rimedio de quo, prevedono il pagamento di somme inferiori od uguali al contributo minimo di cui sopra, con la conseguenza che la censurata disposizione determinerebbe una vanificazione della tutela giurisdizionale offerta con l'annullamento di dette sanzioni;

che, peraltro, osserva il rimettente, la maggioranza delle sanzioni opposte e' accompagnata dalla decurtazione dei punti della patente di guida, con la conseguenza che la materia del contendere assume un valore indeterminato, per cui il contributo unificato sale ad euro 170,00;

che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza della stessa nel giudizio a quo...

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