N. 146 ORDINANZA 18 - 20 aprile 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI.

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, promosso dal Tribunale di Torino, sezione per il riesame, nel procedimento penale a carico di A.D., con ordinanza del 23 novembre 2009, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 23 novembre 2009 (r.o.

n. 329 del 2010), il Tribunale di Torino, sezione per il riesame, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui non consente 'la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 600-bis [recte: 600-bis, primo comma,] del codice penale';

che il Tribunale rimettente e' investito dell'appello avverso l'ordinanza dell'11 agosto 2009, con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ha respinto la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata ad una persona imputata, tra l'altro, del delitto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile (art.

600-bis, primo comma, cod. pen. ), aggravato dall'uso della violenza;

che, in punto di rilevanza della questione, il rimettente Osserva che, alla luce di una consolidata interpretazione giurisprudenziale, la disposizione impugnata, in quanto norma processuale, deve ritenersi applicabile - in base al principio tempus regit actum - anche alle misure cautelari da adottare per fatti delittuosi commessi, come nel caso di specie, anteriormente all'entrata in vigore della legge novellatrice;

che non potrebbe, pertanto, essere accolta la richiesta di revoca della misura cautelare formulata dal difensore, non sussistendo elementi in grado di superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari introdotta dal novellato art.

275, comma 3, cod. proc. pen. in rapporto al delitto in questione;

che, anche a prescindere da tale presunzione, peraltro, le modalita' del fatto - per il quale era gia' stata pronunciata condanna in primo grado, a seguito di giudizio abbreviato - e la personalita' dell'imputato, quale emergerebbe dalle risultanze investigative, evidenzierebbero comunque la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lettera c), cod.

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