n. 99 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 ottobre 2015 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato, nei confronti della Regione Sicilia, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Palermo piazza Indipendenza, 21 - Palazzo d'Orleans - cap 90129;

Per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge della Regione Sicilia dell'11 agosto 2015, n. 19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia 21 agosto 2015, n. 34, S.O. n. 29, recante: «Disciplina in materia di risorse idriche», limitatamente all'art. 1, comma 2, lettera c);

all'art. 3, comma 3, lettera i);

all'art. 4, commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 12;

all'art. 5, comma 2;

all'art. 7, comma 3;

in via consequenziale, all'art. 9, comma 1, e infine all'art. 11. La legge della Regione Sicilia n. 19/2015, recante «Disciplina in materia di risorse idriche» presenta profili di illegittimita' costituzionale e viene impugnata, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, per i motivi di seguito evidenziati, che saranno preceduti dalla ricostruzione della linea di demarcazione che separa l'ambito competenziale tra Stato e Regioni in tema di servizio idrico integrato nonche' da una breve ricognizione dei principi e della ratio che sorreggono la legge della Regione siciliana n. 19 del 2015. Premessa. I) Il riparto delle competenze tra Stato e Regioni nelle materie oggetto della legge regionale impugnata. Il servizio idrico integrato (di seguito anche SII) rientra, da un punto di vista materiale, nell'ambito dei «servizi pubblici locali», affidati dall'art. 117, quarto comma, Cost., alla competenza regionale residuale. Tuttavia gia' da diversi anni codesta Ecc. Corte ha riconosciuto allo Stato importanti e pervasivi titoli di intervento sul settore che sono in grado di rappresentare altrettanti limiti alla potesta' legislativa regionale. In particolare, lo Stato puo' vantare al riguardo i titoli di intervento costituiti dalla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e della «tutela della concorrenza» [art. 117, secondo comma, lettere s) ed e) Cost.]. La giurisprudenza costituzionale riferisce a tali titoli di intervento vasti e numerosi aspetti della disciplina del SII. In particolare, sono ascritti alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»: i) «i criteri dell'uso delle acque, in relazione alla finalita' di evitare sprechi, favorire il rinnovo delle risorse, garantire i diritti delle generazioni future e tutelare, tra l'altro, "la vivibilita' dell'ambiente"» (sentenza n. 246 del 2009);

ii) le norme volte a garantire il «risparmio della risorsa idrica» (sentenza n. 246 del 2009);

iii) gli aspetti fondamentali dell'assetto organizzativo del SII e l'allocazione delle competenze sulla gestione: in tale campo, in particolar modo le norme che affidano all'Autorita' d'ambito territoriale ottimale queste competenze, poiche' tale scelta «serve a razionalizzare l'uso delle risorse idriche e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della "biosfera" intesa "come "sistema" [...] nel suo aspetto dinamico (sentenze n. 168 del 2008, n. 378 e n. 144 del 2007)» (sentenza n. 246 del 2009, par. 12.2. del c.i.d.;

cfr. anche la sentenza n. 325 del 2010);

iv) le norme concernenti il sistema di tariffazione, con la determinazione «delle tipologie dei costi che la tariffa e' diretta a recuperare», poiche' «attraverso la determinazione della tariffa nell'ambito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato, infatti, livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perche' ha inteso perseguire la finalita' di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarieta', delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilita' dell'ambiente e "le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale"» (sentenze n. 246 del 2009, n. 29 del 2010, n. 67 del 2013 e n. 142 del 2015). Sono invece ascritti al titolo di competenza statale esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» i seguenti profili: i) le norme concernenti «il superamento della frammentazione della gestione delle risorse idriche attraverso l'individuazione di un'unica Autorita' d'ambito, allo scopo (...) di consentire la razionalizzazione del mercato, con la determinazione della tariffa del servizio secondo un meccanismo di price cap, diretto a garantire la concorrenzialita' e l'efficienza delle prestazioni» (sentenza n. 264 del 2009);

ii) le norme poste «al fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all'utenza efficienza ed affidabilita' del servizio (art. 151, comma 2, lettere c, d, e)», tramite la determinazione della tariffa «secondo un meccanismo di price cap (...), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante (sentenze nn. 335 e 51 del 2008)» (sentenza n. 246 del 2009;

cfr. anche le sentenze n. 29 del 2010, n. 325 del 2010, n. 67 del 2013 e 142 del 2015);

iii) l'attivita' pianificatoria riguardante l'ambito ottimale in quanto «strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio» (cfr., ad es. sentenza n. 246 del 2009 e sentenza n. 142 del 2010);

iv) la disciplina delle forme di gestione e affidamento del servizio (sentenza n. 264 del 2009). II) Il riparto della competenza legislativa in materia di SII nel caso della Regione siciliana. Il quadro sopra delineato riguarda in prima battuta le Regioni ordinarie. Circa la sua applicabilita' anche alle Regioni speciali, alla luce dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, deve osservarsi quanto segue. Sul punto rilevano alcune sentenze della Corte costituzionale concernenti la Regione Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Trento (sentenze n. 142 del 2015 e n. 233 del 2013). Le decisioni in questione hanno evidenziato come gli approdi della giurisprudenza costituzionale sopra menzionata non sono «immediatamente trasponibil(i)» alle suddette autonomie speciali, in quanto dotate, in tema di SII, di competenza legislativa esclusiva in base ai rispettivi statuti (nonche' della relativa competenza amministrativa, in virtu' del principio del parallelismo). In particolare, alla Provincia di Trento e' stata riconosciuta la titolarita' della potesta' legislativa esclusiva nella materia de qua in virtu' delle clausole statutarie concernenti le materie degli «acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale», della «assunzione e gestione di servizi pubblici», dell'«urbanistica» e delle «opere idrauliche» (sentenza n. 233 del 2013). Alla Regione Valle d'Aosta la medesima competenza e' stata riconosciuta in virtu' delle clausole concernenti le materie dei «lavori pubblici di interesse regionale», dell' «urbanistica», delle «acque minerali e termali», nonche' delle «acque pubbliche destinate ad irrigazione ed uso domestico» (sentenza n. 142 del 2015). Analogamente a quanto appena evidenziato, anche alla Regione siciliana non puo' non riconoscersi una competenza esclusiva in tema di SII, in virtu' della potesta' legislativa primaria riconosciutale dall'art. 14 del relativo Statuto speciale nelle materie dell'«urbanistica» (lettera f), dei «lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale» (lettera g), nonche' delle «acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale» (lettera i). La rilevata circostanza esclude, dunque, che possa senz'altro applicarsi il riparto di competenza in tema di SII sopra delineato dalla giurisprudenza costituzionale in relazione alle Regioni ordinarie anche alla Regione siciliana, poiche' alla medesima deve essere riconosciuta una competenza primaria statutariamente prevista su tale settore. Tale ultima considerazione, tuttavia, non vale evidentemente ad affermare che la menzionata competenza primaria possa esplicarsi senza alcun limite, dovendo viceversa rispettare, oltre che, in generale, i precetti costituzionali, le c.d. «norme di grande riforma economico-sociale» poste dallo Stato nell'esercizio delle proprie competenze legislative (cfr., per lo Statuto siciliano, l'art. 14, comma 1, che discorre di «riforme agrarie e industriali»: sulla soggezione della potesta' primaria della Regione siciliana alle norme di grande riforma economico-sociale cfr., ad es., le sentenze n. 21 del 1978, n. 385 del 1991 e n. 153 del 1995). In tale senso, del resto, depone chiaramente la gia' menzionata sentenza n. 142 del 2015, nella quale si respinge la censura statale avverso la norma della Regione Valle d'Aosta che prevedeva la competenza regolatoria della Giunta in materia di tariffa per violazione delle norme di grande riforma economico-sociale in quanto essa si limitava a precisare che tale competenza «deve essere esercitata dalla Giunta "nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia"». Da cio' la conclusione del Giudice delle leggi secondo la quale «l'organo regionale e' (...) tenuto a conformarsi alle direttrici della metodologia tariffaria statale, con la conseguenza che, per tale via, risulta salvaguardato l'interesse statale a una regolazione stabile e idonea a garantire gli investimenti necessari, un servizio efficiente e di qualita', nonche' la tutela degli utenti finali». Il rigetto della questione, dunque, si fonda sul necessario rispetto, da parte dell'organo regionale competente ad esercitare i poteri regolatori in materia tariffaria, delle norme di grande riforma economico-sociale dettate dallo Stato, ed in particolare di quelle volte a garantire la «regolazione stabile» del settore capace di assicurare «gli investimenti necessari», l'efficienza del servizio, e la «tutela degli utenti finali». In sintesi, la Regione siciliana risulta dotata della competenza legislativa a regolare il SII, ma deve esercitare tale competenza nel rispetto delle norme di grande riforma economico-sociale stabilite dalla legislazione dello Stato. Tra queste ultime, per quel che qui e' di piu' prossimo interesse...

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