n. 99 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 aprile 2020 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati Giacinto Bisogni - Presidente;

Giulia Iofrida - consigliere;

Rosario Caiazzo - consigliere - rel.;

Laura Scalia - consigliere;

Andrea Fidanzia - consigliere. Ordinanza interlocutoria sul ricorso n. 30401/2018 proposto da Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore;

sindaco del Comune di V. nella qualita' di Ufficiale del Governo, elett.te domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e difende - ricorrenti;

Contro F. P., B. F., in proprio e quali genitori del minore B. F. P., elett.te domiciliati presso l'avv. Alexander Schuster, il quale li rappresenta e difende, con procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale - controricorrenti;

Contro procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia - intimato;

Nonche' F. P., B. F., in proprio e quali genitori del minore B. F. P., elett.te domiciliati presso l'avv. Alexander Schuster, il quale li rappresenta e difende, con procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale - ricorrenti incidentali;

Contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, sindaco del Comune di V., nella qualita' di Ufficiale del Governo, elett.te domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e difende - intimati;

Avverso la sentenza n. 6775/2018 della Corte d'appello di Venezia, depositata il 16 luglio 2018;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 dicembre 2019 dal cons., dott. Caiazzo Rosario;

Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, dott.ssa Zeno Immacolata la quale ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo del ricorso principale e per il rigetto degli altri motivi e del ricorso incidentale;

Udito, per i ricorrenti, l'Avvocato dello Stato Ferrante Wally che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;

Udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l'avvocato Schuster Alexander il quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale. Fatti di causa I sigg.ri P. F. e F. B. hanno proposto ricorso ex art. 702-bis del codice di procedura civile alla Corte di appello di V. a seguito del rifiuto loro opposto dall'ufficiale di stato civile del Comune di V. di trascrivere l'atto di nascita del minore P. B. F. nato in Canada il..., nel quale si attesta che il medesimo e' il figlio dei ricorrenti. Al riguardo, i ricorrenti, cittadini italiani, coniugati in Canada, con matrimonio trascritto in Italia nei registro delle unioni civili nel 2017, hanno allegato che: il bambino era nato con le modalita' tipiche della gestazione per altri (cd. «maternita' surrogata»), essendo la fecondazione avvenuta tra un ovocita di una donatrice anonima e i gameti di P. F., con successivo impianto dell'embrione nell'utero di una diversa donna, non anonima, che aveva portato a termine la gravidanza e partorito il bambino;

al momento della nascita le autorita' canadesi avevano formato un atto di nascita nel quale era indicato, come unico genitore, P. F. mentre ne' la donatrice dell'ovocita, ne' la cd. «madre gestazionale» erano dichiarate madri del minore. A seguito del ricorso presso la Suprema Corte della British Columbia, i ricorrenti avevano ottenuto, in data 8 novembre 2017, una sentenza nella quale si dichiarava che entrambi erano genitori del minore con la conseguente modifica dell'atto di nascita. L'ufficiale di stato civile del Comune di V., aveva pero' rifiutato la richiesta avanzata il..., di rettificare l'atto di nascita, sia perche' gia' esisteva un atto di nascita trascritto, sia per l'assenza di dati normativi certi e di precedenti nella giurisprudenza di legittimita' favorevoli alla richiesta. Pertanto, i ricorrenti hanno chiesto, a norma dell'art. 67, legge 2 agosto 1995, n. 218, l'esecutorieta' in Italia della sentenza emessa in Canada nel 2017, al fine di ottenere la trascrizione dell'atto di nascita del minore, invocando l'applicazione del combinato disposto degli articoli 33, 65 e 66 legge n. 218/1995, e rilevando la non contrarieta' all'ordine pubblico della suddetta sentenza canadese, gia' passata in giudicato, e la liceita' delle condotte che hanno determinato la nascita del bambino secondo le leggi del Paese in cui sono state poste in essere. L'Avvocatura dello Stato si e' costituita per il sindaco del Comune di V. e per il Ministero dell'interno, sollevando varie eccezioni preliminari e d'inammissibilita' della domanda per contrarieta' all'ordine pubblico;

parimenti il pubblico ministero e' intervenuto opponendosi all'accoglimento del ricorso. Con ordinanza del 16 luglio 2018, la Corte d'appello di Venezia, in accoglimento del ricorso, ha accertato che la sentenza emessa dalla Suprema Corte della British Columbia in data 8 settembre 2017 - che aveva riconosciuto P. F. e F. B. quali genitori di P. B. F. nato il... a K... in Canada - possedeva i requisiti per il riconoscimento a norma dell'art. 67, legge n. 218/1995. In particolare, la Corte territoriale veneziana nella sua motivazione osserva che: va preliminarmente riconosciuta la legittimazione processuale del sindaco del Comune di V., nella veste di Ufficiale di Governo, e del Ministero dell'interno. Nel merito la circostanza che nel sistema delle fonti interne non sia previsto il matrimonio tra soggetti dello stesso sesso, e quindi che non sia concesso di attribuire automaticamente ad entrambi la responsabilita' genitoriale del minore nato dalla procreazione medicalmente assistita, si risolve nell'evidenza di una diversita' di discipline sostanziali, ma non e' di per se' indice dell'esistenza di un principio superiore fondante e irrinunciabile dell'assetto costituzionale o dell'ordinamento dell'Unione europea. Nella materia in esame vige tra i diritti fondamentali la tutela del superiore interesse del minore in ambito interno e internazionale, come sancita dalle convenzioni internazionali. Nell'ambito di questa assetto l'ordine pubblico internazionale impone l'esigenza imprescindibile di assicurare al minore la conservazione dello status e dei mezzi di tutela di cui possa validamente giovarsi in base alla legislazione nazionale applicabile, in particolare del diritto al riconoscimento dei legami familiari ed al mantenimento dei rapporti con chi ha legalmente assunto il riferimento della responsabilita' genitoriale. Ne' puo' ricondursi all'ordine pubblico la previsione che il minore debba avere genitori di sesso diverso, posto che nel nostro ordinamento e' contemplata la possibilita' che il minore abbia due figure genitoriali dello stesso sesso nel caso in cui uno dei genitori abbia ottenuto la rettificazione dell'attribuzione del sesso con gli effetti di cui all'art. 4, legge n. 164/1982. Quanto ai divieti di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita di cui alla legge n. 12, comma 2, legge n. 40/2004, le scelte del legislatore italiano appaiono frutto di discrezionalita' e non esprimono principi fondanti a livello costituzionale che impegnino l'ordine pubblico. Ne' puo' ritenersi rilevante la sanzione penale comminata dal sesto comma dell'art. 12 della predetta legge che punisce chiunque, in qualsiasi forma, realizzi, organizzi o pubblicizzi la maternita' surrogata dato che il divieto e la sanzione penale non si sovrappongono alla valutazione del miglior interesse del minore concepito all'estero con tali tecniche, il quale non puo' essere privato dello status legittimamente acquisito nel paese in cui e' nato. Ricorre in Cassazione l'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Ministero dell'interno e del sindaco di V., con quattro motivi. P. F. e P. B. quali esercenti la responsabilita' genitoriale sul minore P. resistono con controricorso, eccependo l'inammissibilita' e l'infondatezza del ricorso;

i controricorrenti propongono altresi' ricorso incidentale affidato ad un unico motivo condizionato all'accoglimento di uno o piu' motivi del ricorso principale. Motivi di ricorso Con il primo motivo del ricorso principale si deduce il difetto assoluto di giurisdizione, a norma dell'art. 360, comma 1, del codice di procedura civile, in quanto nell'ordinamento giuridico nazionale non esiste una norma che legittimi una piena bigenitorialita' omosessuale, come affermata dal giudice canadese. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, essendo competente in materia il tribunale in primo grado. La Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che l'oggetto del procedimento fosse il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero nell'ordinamento italiano, mentre invece i ricorrenti hanno richiesto la trascrizione dell'atto di nascita straniero ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, impugnando il provvedimento con cui l'ufficiale di stato civile aveva rifiutato di trascrivere il suddetto provvedimento giurisdizionale canadese, venendo dunque in rilievo un'opposizione al rifiuto di trascrizione che, a norma del citato art. 95, e' proponibile con ricorso innanzi al tribunale. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, del codice di procedura civile, avendo la Corte d'appello omesso di pronunciarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva del padre intenzionale F. B. a rappresentare il minore. Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 16 e 65, legge n. 218/1995, 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, 5 e 12, commi 2° e 6°, legge n. 40/2005, in quanto l'ordinanza impugnata confligge con vari principi fondanti l'ordine pubblico, tra cui la nozione di filiazione intesa nell'ordinamento italiano quale...

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