n. 97 SENTENZA 6 aprile - 6 maggio 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1751, primo comma, del codice civile, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303 (Attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, a norma dell'art. 15 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 - Legge comunitaria 1990), promosso dal Tribunale ordinario di Foggia, nel procedimento civile vertente tra Di Santi Nicola &

  1. snc e Del Giudice srl, con ordinanza del 13 marzo 2008, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2015. Udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza emessa il 13 marzo 2008, il Tribunale ordinario di Foggia ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1751, primo comma, del codice civile, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303 (Attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, a norma dell'art. 15 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 - Legge comunitaria 1990), nella parte in cui subordina il diritto all'indennita' di cessazione del rapporto di agenzia al verificarsi anche di una sola delle due condizioni ivi previste, anziche' al simultaneo concorso di entrambe. Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, per violazione dei criteri direttivi contenuti nella legge delega 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria per il 1990). Infatti, il diritto dell'agente all'indennita' di cessazione del rapporto verrebbe subordinato al verificarsi anche di una sola delle due condizioni ivi previste, anziche' al simultaneo concorso di entrambe, come previsto dall'art. 17, comma 2, lettera a), della direttiva 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE (Direttiva del Consiglio relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti), cui la disposizione censurata deve dare piena e conforme attuazione. 2.- Riferisce il Tribunale rimettente che il giudizio a quo ha per oggetto la domanda, avanzata da un agente di commercio, di condanna della societa' preponente al pagamento dell'indennita' prevista dall'art. 1751 cod. civ., a seguito di recesso comunicato dalla societa' preponente il 14 settembre 1995. Il Tribunale ritiene che, nel caso in esame, ricorra almeno una delle condizioni alternativamente richieste, ai fini del riconoscimento dell'indennita', dall'art. 1751 cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 303 del 1991. La disposizione censurata, applicabile dal 1° gennaio 1993 (art. 6, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 303 del 1991), sarebbe rilevante ai fini della risoluzione della controversia, concernente un rapporto di agenzia cessato nel mese di dicembre 1995. Il giudice rimettente evidenzia che l'art. 4 del d.lgs. n. 303 del 1991, che ha modificato l'art. 1751 cod. civ., costituisce attuazione della delega conferita dalla legge n. 428 del 1990, con la quale il Governo e' stato delegato ad emanare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione ad alcune direttive europee, tra le quali la...

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