n. 97 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 ottobre 2015 -

Ricorso della Regione Liguria (C.F. e P.I. 00849050109), in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante pro tempore, Dott. Giovanni Toti (C.F. TTOGNN68P07L833K), con sede legale in Genova, Piazza De Ferrari, 1, rappresentata e difesa, ai fini del presente giudizio, con facolta' anche disgiunte, dall'Avv. Barbara Baroli Mariniello (C.F. BRLBBR55L54D969W) e dall'Avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari (C.F. FRRGPP50B08M109X), giusta procura a margine del presente ricorso e delibera della Giunta Regionale n. 1079 dell'8 ottobre 2015 (doc. n. 1), con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Via di Ripetta, 142 e indicazione del numero di fax 06-68636363 e dell'indirizzo di posta elettronica certificata giuseppe.ferrari@pavia.pecavvocati.it per ogni futura comunicazione;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 9-septies, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 19 giugno 2015, recante Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19.6.2015, n. 140, S.O e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, 1. n. 125 del 6 agosto 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2015, n. 188, S.O. Fatto Con il presente ricorso, la Regione Liguria impugna l'art. 9-septies (Rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale) del d.l. 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2015, n. 188, S.O. In particolare, oggetto di censura sono i commi 1 e 2 dell'art. 9-septies, di seguito riportati: «1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e successive modificazioni, e in attuazione di quanto stabilito dalla lettera E. dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015 e dall'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015, nonche' dagli articoli da 9-bis a 9-sexies del presente decreto, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come stabilito dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' ridotto dell'importo di 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza, possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui al comma 1 anche adottando misure alternative, purche' assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario». In altri termini, la disciplina di cui al comma 1 citato, in asserita attuazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del d.l. n. 66/2014, nonche' di due intese sancite in Conferenza Stato-Regioni (rispettivamente in data 26 febbraio 2015 e 2 luglio 2015), nonche' degli articoli da 9-bis a 9-sexies del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015, anch'essi inseriti in sede di conversione, dispone un taglio lineare del finanziamento statale al Servizio sanitario nazionale nella misura di euro 2.532 milioni di euro «a decorrere dal 2015». La disciplina contenuta nel comma 2, invece (con formulazione peraltro di non immediata comprensione come si dira' infra), fa salva la possibilita', per le Regioni e le Province autonome, «al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza» (indipendentemente dal taglio disposto dal primo comma), di «conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui al comma 1 anche adottando misure alternative, purche' assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario». Piu' nel dettaglio, per quanto concerne il comma 1, la disciplina impugnata si presenta come diretta a ridurre la spesa sanitaria, a partire dall'esercizio in corso, in una misura fissa (2.352 milioni di euro) e in via definitiva, con previsione di applicazione annuale del «taglio» di spesa, senza limite di tempo. Come anticipato, la riduzione del finanziamento del SSN prevista dal comma 1 vuole apparire funzionale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del d.l. n. 66 del 2014 e coordinata con le misure di risparmio e di contenimento della spesa sanitaria disciplinate negli articoli da 9-bis a 9-sexies richiamati. A tale proposito, occorre, quindi, riportare per esteso l'art. 46, comma 6, citato, ricordando sin d'ora che gli ultimi due periodi - cui si riferisce segnatamente l'art. 9-septies, comma 1, del d.l. n. 78/2915 - sono stati aggiunti dall'art. 1, comma 398, lett. c), della legge di stabilita' 2015, n. 190 del 2014: «Le regioni a statuto ordinario, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dal presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento delle regioni medesime, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il settembre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti. In assenza di tale intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Per gli anni 2015-2018 il contributo delle regioni a statuto ordinario, di cui al primo periodo, e' incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale». Per quanto riguarda le due intese sancite nella sede inter-istituzionale, delle quali la disciplina denunciata si presenta come attuativa, occorre anzitutto riportare quanto previsto alla lettera E dell'intesa in data 26 febbraio 2015: «Ai sensi dell'art. 30, comma 2, del Patto della Salute di cui all'Intesa del 10 luglio 2014 Governo, Regioni e Province Autonome, entro il 31 marzo 2015, con Intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome individuano misure di razionalizzazione ed efficientamento della spesa del SSN. Procedono, altresi', al rafforzamento dei sistemi di monitoraggio in ordine all'attuazione del Regolamento sugli standard ospedalieri di cui all'Intesa Stato-Regioni e Province Autonome del 5 agosto 2014. Le regioni e province autonome potranno conseguire, comunque, il raggiungimento dell'obiettivo finanziario intervenendo su altre aree della spesa sanitaria, alternative rispetto a quelle individuate dalla citata Intesa da sancire entro il 31 marzo 2015, ferma restando la garanzia di raggiungimento dell'equilibrio di bilancio del proprio servizio sanitario regionale, assicurando, in ogni caso, economie non inferiori a 2.352 milioni di euro alle quali corrisponde una conseguente rideterminazione delle risorse individuate dall'art. 1, comma 556, della legge n. 190/2014» (che si ritrascrive di seguito: «Il livello del finanziamento del Servizio Sanitario nazionale a cui concorre lo Stato e' stabilito in 112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l'anno 2016, salve eventuali rideterminazioni in attuazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 398 del presente articolo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del Patto per la salute»). Nel preambolo del decreto-legge n. 78 del 2015 si fa riferimento, tra l'altro, alla «necessita' e urgenza di specificare ed assicurare il contributo alla...

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