n. 97 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 2020 -

TRIBUNALE DI SALERNO I Sezione civile Il giudice designato, dott. Iannicelli Guerino;

letti gli atti ed a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 gennaio 2020, ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento cautelare ante causam ex art. 700 del codice di procedura civile iscritto al n. 11519 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto con ricorso depositato in data 2 dicembre 2019 da S. S., nato in C. D'A. il ... rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca De Vincentis per procura allegata al ricorso;

ricorrente;

nei confronti di Comune di C. rappresentato e difeso dall'avv. Francesco De Marco per procura allegata alla memoria difensiva;

resistente. Il cittadino extracomunitario S. S. chiede l'emissione di un provvedimento cautelare ante causam contenente l'ordine al sindaco del Comune di C., anche nella sua qualita' di ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione, di immediata iscrizione nel registro anagrafico della popolazione residente. Espone che e' titolare del permesso di soggiorno per richiesta asilo, rilasciato dalla questura di S. in data ... e dimora da piu' di tre mesi a C... (fraz. P...) alla via P..., presso il c..., di a ... O...;

che in data 31 ottobre 2019 si e' presentato presso l'ufficio anagrafe del Comune di C. per formalizzare la sua domanda di iscrizione nell'anagrafe del comune ove dimora;

che il responsabile dell'ufficio demografico gli ha comunicato di non poter accettare la richiesta, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 poiche' il permesso di soggiorno per richiesta asilo non costituirebbe valido titolo per procedere all'iscrizione anagrafica;

che l'art. 13 del decreto-legge n. 113/2018 non contiene alcun divieto esplicito di iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo ma si limita semplicemente ad escludere che la particolare tipologia di permesso di soggiorno possa essere documento utile per la formalizzazione della domanda di residenza;

che il regolamento anagrafico della popolazione residente (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223) ed il testo unico immigrazione (art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 286/1998) non fanno menzione di «titoli per l'iscrizione anagrafica» appunto perche' nel nostro ordinamento giuridico l'iscrizione anagrafica non avviene in base a «titoli» ma a «dichiarazioni degli interessati» (art. 13), «accertamenti di ufficio» (articoli 15, 18-bis e 19) e «comunicazioni degli ufficiali di stato civile»;

che, infatti, l'iscrizione anagrafica registra la volonta' delle persone, italiane o straniere, che, avendo una dimora, hanno fissato in un determinato comune la propria residenza oppure, non avendo una dimora, hanno stabilito nello stesso comune il proprio domicilio;

che l'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 286/1998 espressamente esclude la possibilita' che si possa negare l'iscrizione anagrafica ad uno straniero regolarmente soggiornante, ospitato in un centro di accoglienza;

che, dunque, il cittadino italiano e lo straniero, ai fini della iscrizione anagrafica, sono sullo stesso piano, dovendo dimostrare l'elemento oggettivo (stabile permanenza in un luogo) e l'elemento soggettivo (volonta' di rimanervi);

che lo straniero, in aggiunta a questi elementi, dovra' solo dimostrare di essere regolarmente soggiornante in Italia con la conseguenza che il permesso di soggiorno non e' mai stato titolo per l'iscrizione stessa, ma rileva solo ai fini della regolarita' del soggiorno;

che, inoltre, la domanda di iscrizione anagrafica per lo straniero che dimora abitualmente in un comune integra anche gli estremi di un «dovere», penalmente sanzionato (art. 11 della legge n. 1228/1954);

che la corretta interpretazione dell'art. 13 del decreto-legge n. 113/2018 consiste nell'aver abolito l'automatismo di iscrizione anagrafica della c.d. procedura semplificata prevista dall'abrogato art. 5-bis del decreto legislativo n. 142/2015, secondo cui il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 e' iscritto nell'anagrafe della popolazione residente sulla base di una comunicazione del responsabile del centro;

che, se l'art. 5-bis aveva previsto un automatismo nella iscrizione anagrafica, svincolandola sia dalla dichiarazione dell'interessato che dagli accertamenti dell'ufficiale d'anagrafe e quindi basandosi solo sulla comunicazione del responsabile del centro, l'art. 13 in realta' altro non vuol significare che l'abolizione di tale automatismo, chiarendo che non vi e' una speciale iscrizione all'anagrafe dei residenti per i richiedenti asilo basata sul «titolo» della domanda di protezione e dell'inserimento nella struttura di accoglienza;

che il diritto soggettivo all'iscrizione anagrafica del residente ha rilievo costituzionale nell'art. 16 della Costituzione, relativo alla liberta' di circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, dovendosi ritenere che l'espressione «cittadino» utilizzata dal costituente sia riferibile a tutti i membri della comunita' dei residenti (regolarmente e stabilmente soggiornanti) nel Paese;

che la mancanza della iscrizione nei registri della popolazione residente comporta una serie di disagi ed impedisce l'esercizio di fondamentali diritti, quali l'accesso alle misure di politica attiva del lavoro (art. 11, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 150/2015), l'attribuzione di un numero di partita IVA (art. 35, comma 2, lettera decreto legislativo n. 633/1972), la determinazione del valore ISEE richiesto per poter accedere alla prestazioni sociali agevolate (art. 1, comma 125, della legge n. 104/1990), la decorrenza del termine di nove anni per l'ottenimento della cittadinanza italiana (art. 9, comma 1-ter del decreto legislativo n. 286/1998), il rilascio della patente di guida (art. 118-bis, comma 1, c.d.s.), la istruzione scolastica, l'ottenimento di una concessione commerciale per il commercio ambulante, l'esercizio di una professione, l'assistenza sanitaria nazionale;

che tali limitazioni integrano anche il requisito dell'urgenza della tutela, ex art. 700 del codice di procedura civile. Il Comune di C., costituitosi, eccepisce la carenza di legittimazione passiva, essendo legittimato il Ministero dell'interno, in qualita' di titolare della funzione anagrafica e dello stato civile delegata al sindaco quale ufficiale di Governo. Eccepisce l'inammissibilita' della domanda, non essendovi stato alcun diniego, osservando che il ricorrente si era presentato negli uffici per richiedere l'iscrizione anagrafica;

che in quella circostanza era stato invitato a produrre idonea documentazione a sostegno della propria richiesta (permesso di soggiorno, passaporto, ecc.);

che...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT