n. 97 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 marzo 2017 -

TRIBUNALE DI GENOVA Prima sezione Il Giudice dott. Roberto Braccialini, nella causa R. contro Prefettura Genova, Viste le note autorizzate, sentite le parti all'udienza decorsa, a scioglimento della riserva ivi assunta, rileva quanto segue. $1: le difese introduttive delle parti. Con comparsa notificata in data 6 luglio 2016 il sig. N. R. conveniva in giudizio presso questo Tribunale la Prefettura di Genova - in via di riassunzione dopo declinatoria di giurisdizione da parte del Tribunale amministrativo regionale Liguria e previa richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato - chiedendo, in via principale, di annullare il provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida disposto nei suoi confronti ai sensi dell'art. 120 Cod. strada con decreto n. 30947/15/Pat. del 23 luglio 2015;

in via subordinata, di rinviare gli atti alla pubblica amministrazione competente al fine del riesame della propria posizione. Riferiva l'attore che il citato provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida era stato assunto sul presupposto che egli non fosse piu' in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 120 Cod. strada per mantenere la patente di guida: l'esponente era stato condannato con sentenza di patteggiamento del Gup di Genova (n. 1342/2014) per il reato dell'art. 73 comma 1-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 per fatti avvenuti nell'aprile del 2010. La sentenza di applicazione della sanzione suddetta aveva comminato una pena in continuazione con altra precedente sentenza di condanna (ovvero la n. 476/2012 di questo stesso Tribunale) per l'ipotesi delittuosa lieve di cui all'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 quinto comma e si era limitata a statuire un minimo aumento della pena inflitta con quella precedente a fronte di un unico episodio criminoso. Le pene comminate con le due suddette condanne erano state entrambe condizionalmente sospese. Cio' premesso, il R. ripercorreva in maniera analitica i rapporti tra l'art. 120 del Cod. strada e gli articoli 73 e 74 testo unico Stupefacenti, in particolare alla luce delle riforme normative intervenute dal 2004 in avanti e tenendo conto della pronuncia della Corte costituzionale n. 32/2014, che avevano interessato la disciplina in questione. Veniva in sintesi osservato che il riferimento operato dall'art. 120 Cod. strada alle condanne irrogate in base all'art. art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 era stato introdotto con la legge n. 94/2009, ovvero quando la fattispecie in questione prevedeva un'unica figura di reato per le violazioni relative a tutti i tipi di sostanze stupefacenti: vi era infatti una tabella unitaria per le droghe «pesanti» e le droghe «leggere» e per i fatti di lieve entita' era prevista una circostanza attenuante. La successiva evoluzione normativa aveva invece determinato un radicale mutamento della disciplina dell'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, essendo in particolare stata reintrodotta la distinzione tra droghe «pesanti» e droghe «leggere» e resa autonoma la fattispecie di lieve entita', con propria pena edittale e senza differenziazione - in tale ipotesi - tra le diverse tipologie di sostanze. Sulla base del suddetto mutamento normativo, nonche' sulla base degli sviluppi giurisprudenziali inerenti la necessita' dare efficacia retroattiva alle disposizioni piu' favorevoli introdotte e piu' in generale in merito agli effetti in bonam partem derivati dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 32/2014, il R. affermava il superamento dell'automatismo previsto dall'art. 120 Cod. strada con riferimento alle ipotesi di reato investite dalle innovazioni normative (droghe leggere e fattispecie di lieve entita'). In particolare l'attore osservava che, venuto meno il carattere unitario della disciplina sanzionatoria penale prevista dall'art. 73 testo unico citato, le fattispecie richiamate non sarebbero piu' espressione di un pari disvalore penale ai fini della revoca della patente in sede amministrativa. Tale modifica si dovrebbe riflettere anche sull'art. 120 Cod. strada, il quale dovrebbe mantenere l'automatismo della revoca per le sole condanne relative alle droghe «pesanti». Diversamente, in caso di condanne per droghe «leggere» o quando sussista la fattispecie di lieve entita', l'Autorita' amministrativa sarebbe tenuta ad una valutazione in concreto della situazione che tenga conto anche della condotta successiva alla condanna e delle prospettive di reinserimento sociale della persona. Tale soluzione - sempre a detta dell'attore - risulterebbe in particolare confermata dalla disciplina di cui all'art. 75 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 laddove, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 79/2014, le sanzioni amministrative collegate all'uso personale degli stupefacenti (tra cui la sospensione della patente di guida) sono modulate diversamente a seconda del tipo di sostanza. Cio' dimostrerebbe che in relazione alla patente di guida le condanne per reati riguardanti gli stupefacenti non sono piu' considerate dall'ordinamento come un elemento monolitico, cui associare un'identica sanzione amministrativa. Alla luce di queste argomentazioni, l'attore sosteneva quindi l'obbligo per la Prefettura di procedere ad una valutazione in concreto della propria posizione, considerando in particolare: che i fatti commessi risalivano al 2010;

che all'esito del giudizio era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, sulla base di una prognosi positiva di astensione dalla commissione di ulteriori reati;

che l'esponente aveva svolto volontariamente sei mesi di lavori socialmente utili e che dal 2011 aveva tenuto un comportamento immune da qualsivoglia censura. Tali elementi, secondo il R. escludevano una sua qualche pericolosita' sociale ed un'indegnita' morale ostative al mantenimento della patente di guida. Gli argomenti esposti dimostravano inoltre - secondo l'esponente - la sussistenza del fumus bonis iuris per ottenere in via cautelare la sospensione del provvedimento impugnato. Sospensione che veniva giustificata, quanto al periculum in mora, con il fatto che l'attore, che gia' in precedenza svolgeva attivita' artigiana in proprio, avesse necessita' della patente di guida per poter svolgere autonomamente compiti attinenti alla sua attivita' lavorativa, come l'approvvigionamento delle materie e le consegne a domicilio, senza dover ricorrere a onerose collaborazioni esterne;

oltre che per esigenze della vita di relazione ed in particolare per esigenze di cura dei prossimi congiunti. Si costituiva in giudizio la Prefettura di Genova chiedendo il rigetto delle domande proposte in base al rilievo che, nonostante gli interventi legislativi intervenuti sul decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, e' rimasta ferma la revoca vincolata della patente di guida prevista dall'art. 120 Cod. strada in caso di condanna per alcuno dei reati di cui agli articoli 73 e 74 del TU stupefacenti. L'Amministrazione convenuta, in particolare, contestava la fondatezza dell'interpretazione «adeguatrice» dell'art. 120 Cod. strada fornita dall'attore e negava la possibilita' di configurare - a fronte del chiaro tenore della norma predetta - un potere di revoca discrezionale prefettizio circa la durata della revoca della patente. Si osservava, inoltre, che la disciplina specifica prevista dall'art. 75 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 - volta a regolare il trattamento dell'infrazione amministrativa della detenzione per uso personale - nulla ha a che vedere con il trattamento sanzionatorio complessivo che discende dalla condanna per il reato di cui all'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 e che comunque diverse sono le ragioni di sospensione ex art. 75 comma 1 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 e di revoca ex art. 120 comma 2 Cod. strada dei titoli abilitativi. La Prefettura faceva notare che la circostanza che il legislatore fosse intervenuto nel 2014 sulla disciplina dell'art. 75 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 senza modificare l'art. 120 Cod. strada dimostrava, al contrario, la volonta' di mantenere la revoca vincolata in caso di condanne per i reati di cui agli articoli 73 e 74 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90. Infine la convenuta richiamava alcune recenti pronunce che avevano espressamente escluso la ricostruzione interpretativa dell'art. 120 Cod. strada fornita da parte attrice, confermando il carattere «automatico» del provvedimento di revoca ivi previsto. Nel corso del successivo seguito procedimentale - in cui e' stata affrontata in termini cautelari la richiesta di sospensione del provvedimento prefettizio, accolta dallo...

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