n. 97 ORDINANZA 12 aprile - 4 maggio 2017 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 10, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 2 (recte: art. 2, comma 3-bis), del decreto-legge 13 (recte: 14) marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, promosso dal Tribunale ordinario di Crotone nel procedimento vertente tra V. S. e R. V., con ordinanza del 24 febbraio 2016, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2017 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto che, nel corso di un giudizio di cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario, il giudice monocratico del Tribunale ordinario di Crotone, adito nella fase contenziosa successiva a quella presidenziale - premesso che il coniuge convenuto aveva reiterato tardivamente, in detta seconda fase, la domanda riconvenzionale, volta all'ottenimento di un assegno divorzile, proposta con la comparsa di risposta innanzi al Presidente, e considerato che cio' avrebbe comportato, a suo avviso, l'inammissibilita' di tale domanda, per intervenuta decadenza ex art. 167 del codice di procedura civile - ha reputato di conseguenza rilevante, ed ha percio' sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 10, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 2 (recte: art. 2, comma 3-bis), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, «nella parte in cui non prevede che la domanda riconvenzionale eventualmente rassegnata dal convenuto in memoria difensiva ex art. 4 comma 5 l.div. debba ritenersi tempestivamente proposta anche nella successiva fase contenziosa avanti al G.I. [...] nella parte in cui non prevede che la memoria integrativa, avente il contenuto dell'art. 163 c.p.c., debba intendersi ai fini della costituzione in giudizio avanti al G.I. ai sensi dell'art...

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