N. 96 SENTENZA 4 - 18 aprile 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attivita' agrituristiche), promosso dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria nel procedimento vertente tra la ditta Conforti Aldo e la Comunita' montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte ed altri, con ordinanza del 31 gennaio 2011, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visti gli atti di costituzione della ditta Conforti Aldo, della Comunita' montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte e l'atto di intervento della Regione Umbria;

udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto per la ditta Conforti Aldo, Paola Manuali per la Regione Umbria e Roberto Baldoni per la Comunita' montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte.

Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza del 31 gennaio 2011, il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 9, secondo comma, e 41, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attivita' agrituristiche), nella parte in cui prevede che possono essere utilizzate per l'attivita' agrituristica soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge medesima.

1.1. - Il rimettente e' chiamato a decidere sul ricorso, presentato dalla ditta Conforti Carlo (rectius: Aldo), nei confronti della Comunita' montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte, della Regione Umbria e del Comune di San Venanzo, per ottenere l'annullamento di due provvedimenti emessi dal dirigente del Servizio promozione, agricoltura, lavori e patrimonio della indicata Comunita' montana, nonche' delle note con le quali i predetti provvedimenti sono stati comunicati, e di ogni altro atto presupposto, connesso o collegato.

Le determinazioni dirigenziali impugnate (n. 62 e n. 63 del 17 febbraio 2010) hanno ad oggetto, rispettivamente, il 'parere negativo alla richiesta di estensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'agriturismo alla ditta Conforti Aldo relativamente al fabbricato costituente ampliamento di una preesistenza', e la mancata estensione della iscrizione della medesima ditta nell'albo degli operatori agrituristici per il servizio di alloggio in riferimento al suddetto fabbricato.

1.2. - Il giudice a quo evidenzia che i provvedimenti di diniego sono stati adottati in applicazione dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Umbria n. 28 del 1997, giacche' l'immobile da utilizzare a scopo agrituristico, 'ancorche' assentito [...] con permessi di costruire del Comune di San Venanzo n. 167 dell'8 ottobre 2003 e del 10 maggio 2005', non era esistente alla data del 4 settembre 1997, quando e' entrata in vigore la legge reg. Umbria n. 28 del 1997.

Il rimettente riferisce inoltre che la parte ricorrente ha formulato censure di eccesso di potere e violazione di legge, ed ha eccepito, in subordine, l'illegittimita' costituzionale della disposizione regionale citata, per l'asserito contrasto con gli artt.

3, 41 e 97 Cost.

1.3. - Il Tribunale amministrativo dell'Umbria, dopo aver affermato che 'oggetto del contendere sono provvedimenti di natura per cosi' dire 'commerciale'', in quanto non sono in contestazione i permessi di costruire, espone le ragioni per le quali reputa il ricorso infondato.

Osserva il rimettente che l'art. 3, comma 3, della legge reg.

Umbria n. 28 del 1997 ha limitato, senza equivoci, l'utilizzo a fini agrituristici alle sole strutture esistenti nell'azienda prima del 4 settembre 1997. Non sarebbe percio' condivisibile la tesi della parte ricorrente, secondo cui anche il nuovo edificio, risultante dall'ampliamento di una costruzione preesistente al 4 settembre 1997, dovrebbe ritenersi utilizzabile per l'agriturismo. Oltretutto, sempre secondo il rimettente, la circostanza dell'intervento su di una struttura antecedente sarebbe priva di adeguata documentazione.

Ad avviso del giudice a quo, il testo della disposizione regionale non lascerebbe spazio ad interpretazioni estensive: il riferimento alle 'strutture esistenti' alla data indicata varrebbe a identificare unicamente 'gli edifici gia' fisicamente presenti nel territorio a quella data, quale pacificamente non e' il fabbricato in questione'.

Non emergerebbe, peraltro, la denunciata disarmonia tra questa interpretazione e la normativa regionale in materia di edilizia: per un verso, infatti, l'art. 35, comma 1, della legge della Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) consente l'ampliamento degli edifici rurali soltanto se esistenti alla data del 13 novembre 1997 e, per altro verso, l'art. 32, comma 2, lettera

c), della medesima legge precisa che possono considerarsi esistenti gli edifici legittimamente presenti nelle zone agricole 'purche' siano stati ultimati i lavori relativi alle strutture alla data del 13 novembre 1997'. Cio' dimostrerebbe che, anche ai fini edilizi, l'esistenza dell'immobile e' collegata al completamento delle opere strutturali.

Infine, secondo il rimettente, nemmeno sussisterebbe l'asserito deficit motivazionale dei provvedimenti di diniego oggetto di impugnazione, essendo sufficiente il richiamo alla disciplina prevista dall'art. 3, comma 3, della legge reg. Umbria n. 28 del 1997, per effetto della quale 'i provvedimenti in questione si connotano come vincolati'.

Il rimettente ritiene invece condivisibili, 'seppur per considerazioni in larga parte diverse', e in riferimento a parametri parzialmente differenti, i dubbi di costituzionalita' prospettati dalla parte ricorrente.

1.4. - Secondo il Tribunale amministrativo dell'Umbria la disposizione regionale violerebbe l'art. 3 Cost. per 'irrazionalita' intrinseca'. Essa avrebbe infatti 'congelato' l'esercizio dell'attivita' di agriturismo nel territorio regionale alla data del 4 settembre 1997, cosi' impedendo 'il flessibile utilizzo delle aziende agricole in relazione all'andamento del mercato ed alla necessita' di favorire la permanenza sul territorio degli operatori agricoli, con i correlati benefici per l'economia e, segnatamente, per l'ambiente'. Cio' si porrebbe in aperto conflitto con le finalita' dichiarate dall'art. 1 della medesima legge reg. Umbria n.

28 del 1997, tra le quali, in particolare, quelle di agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali; di permettere il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche degli operatori del settore, secondo il principio della multifunzionalita' dell'impresa agricola; di contribuire allo sviluppo ed al riequilibrio tra le diverse realta' del territorio.

1.5. - La disposizione regionale violerebbe inoltre l'art. 41, primo comma, Cost., avendo introdotto un impedimento ingiustificato all'iniziativa economica.

A parere del rimettente il limite all'ampliamento dell'attivita' agrituristica avrebbe creato, di fatto, 'una sorta di oligopolio a favore degli agriturismi esistenti alla data del 4 settembre 1997', in palese contrasto con i principi in materia di liberta' economica, i quali implicano, nell'attuale contesto comunitario, lo sviluppo dell'attivita' economica e della concorrenza.

1.6. - Sono illustrate, infine, le ragioni dell'asserito contrasto della norma censurata con l'art. 9, secondo comma, Cost.

Il rimettente muove dalla considerazione che l'attivita' agricola non sia oggi sufficientemente redditizia, soprattutto nelle zone collinari e montane, che sono anche, di regola, le zone di maggiore interesse turistico ed ambientale.

In tale prospettiva sarebbe evidente come la norma regionale censurata, che impedisce alle imprese agricole l'utilizzo agrituristico delle strutture realizzate dopo il 1997, finisca per agevolare il fenomeno della 'marginalizzazione' ed il conseguente, progressivo abbandono delle campagne, vale a dire l'effetto che l'art. 1 della stessa legge reg. Umbria n. 28 del 1997 si propone di contrastare, nella parte in cui individua le finalita' della disciplina dell'agriturismo.

All'abbandono delle campagne, assume ancora il rimettente, seguira' necessariamente il deterioramento del territorio e degli edifici agricoli, cio' che contrasta con la tutela del paesaggio e del patrimonio edilizio rurale, valori entrambi garantiti dall'art.

9, secondo comma, Cost.

1.7. - In punto di rilevanza delle questioni, il giudice a quo afferma che i provvedimenti oggetto di impugnazione risultano immuni da vizi, essendo meramente applicativi della norma regionale censurata.

  1. - Con atto depositato il 17 maggio 2011, si e' costituita la ditta Conforti Aldo, ricorrente nel giudizio principale, per chiedere l'accoglimento delle questioni di legittimita' costituzionale.

    2.1. - La parte privata svolge argomenti a sostegno delle prospettate questioni a partire dalla ricostruzione del quadro normativo nel quale si colloca la disposizione censurata, avuto riguardo sia al riparto di competenze Stato-Regioni sia alla ratio della disciplina statale e di quella regionale in materia di agriturismo.

    La definizione dell'attivita' agrituristica e' dettata dall'art.

    2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), secondo il quale per attivita' agrituristiche si devono intendere quelle di ricezione e di ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli 'attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione rispetto all'attivita' di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT