n. 96 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 2015 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dagli Ill.mi signori Magistrati: dott. Gabriella Coletti De Cesare - Presidente dott. Pietro Venuti - Consigliere dott. Giuseppe Bronzini - Rel. Consigliere dott. Antonio Manna - Consigliere dott. Lucia Tria - Consigliere ha pronunciato la seguente Ordinanza Interlocutoria Sul ricorso 7115-2009 proposto da: Brazzale Nives BRZNVS41H44L746M, domiciliata in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Cimino, giusta delega in atti;

ricorrente - Contro INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale codice fiscale n. 80078750587 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso L'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Riccio, Giuseppina Giannico, Nicola Valente, giusta delega in atti;

controricorrente;

Avverso la sentenza n. 1285/2008 della Corte d'Appello di Torino, depositata il 19 dicembre 2008, n.r.g. 182/07;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 dicembre 2014 dal Consigliere dott. Giuseppe Bronzini;

Udito l'Avvocato Sergio Preden per delega verbale Nicola Valente;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Paola Mastroberardino che ha concluso in via principale remissione alle Sezioni Unite Civili, in subordine sollevare questione ex art. 117 Corte Cost. in riferimento art. 1 Proc. Cedu. In ulteriore subordine rigetto. Udienza del 17 dicembre 2014, causa n. 8 R.G. n. 7115/09 SVOLGIMENTO DEL PROCESO 1. Con ricorso al Tribunale di Verbania Brazzale Nives evocava in giudizio l'INPS esponendo di essere titolare di pensione di anzianita' avendo perfezionato li trasferimento presso l'INPS della contribuzione versata in Svizzera;

di avere chiesto all'Istituto il ricalcolo della pensione sulla base dell'effettiva retribuzione percepita In Svizzera, anziche' sulla base degli importi retributivi arbitrariamente ridotti dall'INPS in considerazione della diversa aliquota contributiva svizzera, inferiore a quella italiana;

di avere vanamente esperito l'iter amministrativo. Chiedeva pertanto la condanna al pagamento della prestazione nella misura risultante dalla richiesta ricostituzione. Si costituiva in giudizio l'INPS contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto. Il Tribunale di Verbania con sentenza del 5 luglio 2006 accoglieva il ricorso. Avverso la detta sentenza interponeva appello l'INPS chiedendo la riforma della decisione di primo grado. La Corte di appello di Torino con sentenza del 19 dicembre 2008 accoglieva l'appello dell'INPS e rigettava la domanda. La Corte territoriale nella sua sintetica decisione ha ricordato che il Tribunale aveva accolto l'orientamento della giurisprudenza di legittimita' richiamando la sentenza n. 4623/2004 della Corte di cassazione, ma che, successivamente alla decisione della Corte, era intervenuta la legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) il cui art. 1 comma 777 recita «5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzione ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei paesi esteri e' determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per invalidita', vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli gia' liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge». La Corte territoriale osservava che i criteri fissati dalla norma interpretativa erano stati seguiti dall'INPS nella determinazione della pensione e che la questione di legittimita' costituzionale della detta norma, sollevata con ordinanza del 5 marzo 2007 dalla Corte di cassazione, in riferimento agli art. 3 primo comma, 35 quarto comma e 38 secondo comma Cost., era stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 172/2008. A prescindere dalla fondatezza della questione preliminare eccepita dall'INPS concernente l'intervenuta decadenza triennale dall'azione ex art. 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 come modificato dall'art. 4 D.L. n. 384/1992, l'appello appariva fondato nel merito con conseguente rigetto delle domande proposte con il ricorso introduttivo. 1.2. Per la cassazione di detta decisione propone ricorso la Brazzale Nives con un motivo con il quale si allega la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto;

in particolare violazione dell'art. 5, decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni. La ricorrente richiama l'ordinanza interlocutoria della Corte di cassazione n. 5048/2007 secondo la quale la disposizione di cui all'art. 1 comma 777 legge n. 296/06, pur dichiarandosi di interpretazione autentica, avrebbe carattere innovativo incidendo retroattivamente, e irragionevolmente, su diritti acquisiti afferenti lo status di pensionato in quanto riparametra la retribuzione pensionabile del lavoratore emigrato in termini ingiustificatamente riduttivi e penalizzanti, con sensibile decurtazione della pensione spettante. Allega la ricorrente che «in altri termini, ad un calcolo pensionistico effettuato, ovvero da effettuare con riparametrazione degli importi alla retribuzione effettivamente corrisposta nella misura del 32% .. viene ex abrupto sostituita la misura dell'8% ...commisurata alla percentuale che l'Assicurazione sociale svizzera aveva a suo tempo applicato sulle retribuzioni corrisposte». La ricorrente da' atto che la questione di legittimita' costituzione sollevata a suo tempo dalla Corte di cassazione e' stata ritenuta non fondata dalla Corte costituzionale con riferimento all'art. 3 primo comma, 35 quarto comma e 38 secondo comma della Costituzione, ma allega che per l'art. 101 della Costituzione i giudici sono soggetti alla legge e non e' dato sostituirsi ad essa in ragione di una interpretazione autentica che in realta' abbia l'effetto di una innovazione con efficacia retroattiva attraverso un intervento legislativo che finisce con il violare anche l'art. 104 della Costituzione ed il principio di separazione dei poteri. 1.3. Si e' costituito l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso;

l'Istituto ha prodotto anche memoria difensiva ex art. 378 C.P.C. Con la detta memoria l'INPS ha osservato che la Corte dei diritti dell'uomo con la sentenza Stefanetti ed altri c. Italia del 15 aprile 2014 aveva ribadito quanto precedente statuito con la sentenza Maggio c. Italia circa la violazione in relazione all' art. 1, comma 777 legge n. 296/2006 del diritto ad un giusto processo di cui all'art. 6 Cedu, ma aveva - contrariamente al precedente della sentenza Maggio- stabilito che la detta norma aveva violato anche l'art. 1 del Protocollo n.1 alla Cedu per avere integrato un'indebita interferenza con i diritti dei pensionati comportando un onere eccessivo a loro carico. Per l'INPS, tuttavia, da un lato l'orientamento della Corte di Strasburgo non era, sul punto della lesione dell'art. 1 del Protocollo n. 1, univoco e dall'altro lato la Corte costituzionale con la sentenza n. 264/2012 aveva gia' accertato che la norma contestata era essenziale per la complessiva tenuta del sistema di sicurezza sociale, non in condizione di reggere gli oneri che deriverebbero da un sistema di calcolo pensionistico diverso da quello stabilito nel 2006. La prevalenza dell'esigenza di tutela della sostenibilita' del sistema di sicurezza sociale rispetto a quella di protezione di interessi del singolo, per il caso in esame, era gia' stata chiaramente affermata dalla Corte delle leggi. Premesse processuali 2.1 La ricorrente nel giudizio a quo ha svolto attivita' di lavoro dipendente in Svizzera, maturando un periodo di contribuzione previdenziale di cui ha chiesto il trasferimento dalla assicurazione sociale elvetica a quella italiana. Nella presente controversia questa Corte e' chiamata, in primo luogo, a pronunciarsi sull'applicazione alla fattispecie in esame della legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 777, gia' applicato dalla Corte di appello, e la cui legittimita' costituzionale viene revocata in dubbio da parte ricorrente. La citata norma prevede «il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, art. 5, comma 2 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri e' determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per invalidita', vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli gia' liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge». Il suddetto art. 5, comma 2, a sua volta, stabilisce che «per retribuzione annua pensionabile si intende la terza parte della somma delle retribuzioni determinate ai sensi dell'art. 27 e seguenti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, estese all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti della legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 17, risultanti dalle ultime 156 settimane coperte da contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa antecedenti la data di decorrenza della pensione. A tal fine, con decreti del...

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