n. 96 ORDINANZA 5 aprile - 4 maggio 2017 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 126, 128, 129 e 130 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, nel procedimento vertente tra F. B. G. ed altri e il Comune di Milano ed altri, con ordinanza del 28 aprile 2016, iscritta al n. 112 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2017 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto che - nel corso di un giudizio amministrativo avente ad oggetto l'impugnazione del «verbale dell'Ufficio Elettorale del 29 settembre 2014 contenente la proclamazione degli eletti e gli atti prodromici del procedimento elettorale per l'elezione del Consiglio metropolitano della Citta' Metropolitana di Milano» - l'adito Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, premessane la rilevanza, ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione incidentale di legittimita' costituzionale degli artt. 126, 128, 129 e 130 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo);

che, secondo il rimettente, le disposizioni denunciate, nel loro combinato contesto - con il riferire il nuovo introdotto rito speciale elettorale alla elezione dei soli organi di comuni, province e regioni, e non anche di quelli delle citta' metropolitane, alla impugnazione delle cui elezioni resterebbe cosi' riservato un «trattamento processuale diverso» - violerebbero l'art. 24, in relazione agli artt. 3 e 114 della Costituzione, in quanto l'ordinamento offrirebbe, in tal modo, tutele ingiustificatamente differenti per situazioni sostanzialmente equiparabili;

che il Presidente del Consiglio dei ministri - intervenuto in questo giudizio per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato - ha eccepito...

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