n. 96 ORDINANZA 18 aprile - 11 maggio 2018 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 24, commi 25, lettere b), c), d) ed e), e 25-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 - come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2015, n. 109 - e dell'art. 1, comma 483, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», promossi dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, con cinque ordinanze del 5 luglio 2017, iscritte, rispettivamente, ai nn. 122, 123, 131, 132 e 133 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38 e 40, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visti gli atti di costituzione di A.C. A. e altri, di S. C. e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 aprile 2018 il Giudice relatore Silvana Sciarra. Ritenuto che, con l'ordinanza n. 90 del 5 luglio 2017 (reg. ord. n. 122 del 2017), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale: a) degli artt. 24, commi 25, lettere b), c), d) ed e), e 25-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2015, n. 109;

b) dell'art. 1, comma 483, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», nella parte in cui stabilisce che, «per il solo anno 2014, [la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici] non e' riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS»;

che le disposizioni censurate dettano norme in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, stabilendo, rispettivamente: il comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, che «La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta: [...] b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. [...];

c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. [...];

d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. [...];

e) non e' riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi»;

il comma 25-bis dello stesso art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, che «La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e' riconosciuta: a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;

b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento»;

il comma 483 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 286, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», che «Per il periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta: [...] e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non e' riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo e' soppresso, e al secondo periodo le parole: "Per le medesime finalita'" sono soppresse»;

che il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto: a) di essere investito del giudizio pensionistico introdotto con ricorso, notificato il 17 marzo 2016 e depositato il giorno successivo, proposto nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) da ottantuno titolari di trattamenti pensionistici;

b) che i ricorrenti lamentavano che, dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 70 del 2015, aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, nel testo anteriore alla sua sostituzione, nella parte in cui stabiliva il blocco della perequazione automatica relativa agli anni 2012 e 2013 per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, l'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015 aveva previsto, per quegli stessi anni, «un meccanismo perequativo assolutamente insufficiente» per le pensioni superiori a tre volte e fino a sei volte il trattamento minimo INPS e, nuovamente, nessuna rivalutazione per le pensioni superiori a tale importo, mentre l'art. 1, comma 483, lettera e), della legge n. 147 del 2013 aveva «reitera[to] tale blocco anche per gli anni 2014 e 2015»;

c) che gli stessi ricorrenti avevano, percio', eccepito l'illegittimita' costituzionale di tali disposizioni, per contrasto con gli artt. 2, 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, 81 e 117 Cost., chiedendo, previa trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la condanna dell'INPS al pagamento «dei maggiori ratei pensionistici per le annualita' dal 2012 al 2015»;

d) che si era costituito l'INPS, contestando la fondatezza delle eccezioni di illegittimita' costituzionale e della domanda dei ricorrenti;

e) che, alla luce della comparsa dell'INPS, doveva «considerarsi incontestata la suddivisione [di essi] nelle quattro fasce di pensioni eccedenti il triplo del trattamento minimo INPS»;

che, in punto di rilevanza delle questioni, il giudice rimettente, dopo avere posto a raffronto la rivalutazione automatica riconosciuta dalle lettere b), c), d) ed e) del vigente comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 con quella prevista dall'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», «previgente rispetto al D.L. n° 201/2011» - comma in base al quale l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni era applicato nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS e nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo - e avere ribadito che «l'esclusione di qualsiasi perequazione e' stata confermata [...] dalla lettera e del comma 483 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 per l'anno 2014», afferma che risulta «percio' indubbia la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sia della novella che il predetto art. 1 ha apportato al comma 25 dell'art. 24 del D.L. n° 201/2011, sia [di detta] lettera e»;

che lo stesso giudice a quo ritiene tali questioni non manifestamente infondate in riferimento sia al principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost., sia agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.;

che il rimettente asserisce che, secondo la Corte costituzionale, la proporzionalita' e l'adeguatezza dei trattamenti previdenziali devono essere costantemente assicurate anche dopo il collocamento a riposo, in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta (e' citata la sentenza n. 173 del 1986) e l'adeguamento a tale mutamento deve consentire alle pensioni di essere sufficientemente difese da esso (e' citata la sentenza n. 316 del 2010);

che, cio' premesso, il giudice rimettente procede a calcolare la misura dell'adeguamento al costo della vita assicurato dalle disposizioni censurate, la quale, tenuto conto degli indici di rivalutazione automatica annualmente determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sarebbe stata: per le pensioni superiori a tre volte e fino a quattro volte il minimo INPS, dell'1,08 per cento per il 2012 e dell'1,2 per cento...

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